Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, il compenso al difensore per "esame e studio" prima della partecipazione all'udienza non è dovuto nel caso in cui nell'udienza non si svolga alcuna attività processuale (se non il mero rinvio), ovvero si proceda ad una mera lettura d'atti già assunti in precedenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2009, n. 23889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23889 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Hassians Co ach
23 8 89 /0 9
UDIENZA in CAMERA di CONSIGLIO del
06\03\2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SENTENZA
575 1 QUARTA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati:
REGISTRO GENERALE dott. BRUSCO Carlo IU PRESIDENTE dott. ZECCA Gaetanino Consigliere NR. 24975\08
Consigliere dott. ROMIS Vincenzo
Consigliere dott. BIANCHI Luisa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere dott. IZZO Fausto UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig!L SOLE 24 ORE per diritti 177
11/10/6/08 SENTENZA
IL CANCELLIERE
Sul ricorso proposto da : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI Avv. SOFIA Andrea, n. a Nessina il 22\12\1973 Richiesta copia studio dal Sig ITALIA OST avverso l'ordinanza del 7\6\2008 del Tribunale di Messina per diritty € 1.77 it 10/6/09 udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
IL CANCELLIERE
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dr. Carlo Di
Casola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
si osserva,
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1. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2005 l'avv. Andrea Sofia proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla Corte d'Assise di Messina in data 23
giugno 2005, con il quale veniva liquidata a suo favore la somma complessiva di euro 28.362,00, oltre IVA e CPA, per l'attività professionale svolta dal 7 novembre
2002 al 15 febbraio 2005 quale difensore d'ufficio di UV CE IU
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 30 settembre 1998).
2. Con ordinanza del 9 novembre 2005 il "giudice designato alla trattazione monocratica del procedimento" dichiarava de plano "irricevibile" l'opposizione in questione perché rivolta al Presidente della Prima Sezione del Tribunale di
Messina piuttosto che al Presidente della Corte d'Assise.
La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 4 gennaio 2008, su ricorso del Sofia annullava senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al
Presidente del Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.
3. Investito del merito dell'opposizione, osservava il tribunale che, con il primo motivo di gravame, l'opponente si doleva del "mancato riconoscimento dei valori medi degli onorari di cui alla tariffa penale (Tabella C) allegata al D.M.
12127\2004", contestando le argomentazioni addotte dalla Corte d'Assise a sostegno della ritenuta congruità nel caso di specie di una liquidazione dei
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compensi professionali effettuata sulla base dei valori minimi della predetta tabella.
Riteneva il Tribunale che tale doglianza non era fondata. Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità,"in tema di gratuito patrocinio, la disposizione di cui all'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo invece il compenso essere
2 liquidato anche in misura inferiore alla media, purchè non al di sotto delle tariffe minime" (Cass. n. 40326/07).
Inoltre, la determinazione degli onorari di avvocato costituiva esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito;
essa, purché contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiedeva specifica motivazione e non poteva formare oggetto di sindacato se non quando sia il medesimo interessato a specificare le singole voci della tariffa che si assumono violate (Cass. nn. 11994/1998; 3381/1995;
10550/1993).
Ne desumeva il Tribunale che il provvedimento di liquidazione, alla luce dei principi ricordati, risultava esaurientemente e correttamente motivato.
4. Osservava ancora il tribunale che con ulteriori motivi il ricorrente aveva lamentato il "mancato riconoscimento della voce esame e studio" rispettivamente:
- "prima della partecipazione alle nr. 9 udienze di mero rinvio";
- "prima della partecipazione alle nr. 27 udienze in cui è stata svolta attività di lettura delle deposizioni testimoniali già acquisite al fascicolo del dibattimento";
Osservava il Tribunale che tali censure erano prive di fondamento. Infatti, quanto alle udienze di mero rinvio, bastava considerare che risultava all'evidenza inutile l'espletamento di qualsivoglia attività di studio propedeutica ad esse;
pertanto l'onorario relativo alla voce esame e studio andava attribuito solo con riferimento alla partecipazione alla udienza successiva caratterizzata dall'effettivo dispiegarsi di attività dibattimentale.
Inoltre, un ragionamento di analogo tenore valeva per quanto atteneva le udienze in cui è stata svolta unicamente attività di lettura degli atti con sistema vocale informatico in conseguenza della necessità di rinnovare il dibattimento per diversa composizione della Corte, essendo evidente che la mera rinnovazione di una attività dibattimentale già in precedenza espletata -priva in quanto tale di elementi di novità non postulava per definizione alcuna ulteriore e specifica attività di studio propedeutica.
3 Sulla base di tali valutazioni, il Tribunale rigettava l'opposizione.
5. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Sofia, lamentando l'illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui era stato negato il compenso per la voce
'esame e studio” (pari ad € 2.160=) prima della partecipazione a 9 udienze di mero rinvio e
27 udienze in cui si era proceduto alla lettura delle deposizioni testimoniali, precedentemente acquisite al fascicolo processuale. Invero tale attività andava svolta in ogni caso, anche in prospettiva di udienze poi rivelatesi di mero rinvio o destinate a lettura.
6. Il ricorso è infondato.
Invero il compenso per "esame e studio", prima della partecipazione all'udienza, è finalizzato a compensare lo sforzo intellettuale che il difensore deve svolgere per organizzare la sua linea difensiva in relazione alla dinamica del dibattimento che si va ad affrontare.
Orbene, nel caso in cui nell'udienza non si svolga alcuna attività processuale (mero rinvio), ovvero si proceda ad una mera lettura di atti già assunti in precedenza e già programmata, il difensore, in prospettiva di tali udienze nessuno sforzo di preparazione deve svolgere, valendo quello già fatto (e remunerato) per la prima udienza antecedente la mero rinvio o alla lettura.
Per cui correttamente il giudice del merito ha negato il compenso dell' “esame e studio"
per tali udienze.
Ne consegue che non essendosi maturata alcuna violazione di legge, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4 i
Così deciso in Roma il 6 marzo 2009
Il Consigliere estensore dott. Fausto IZZOChatty Dott.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 GIU, 2009
ANCELLERE Giulio Mar TIBERIO
G
Il Presidente
Carlo IU BRUSCO