Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 marzo 2012 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 marzo 2012 |
Commentari • 54
- 1. avvocaticartellesattorialiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 giugno 2025
Stai valutando di attivare una procedura di sovraindebitamento per uscire dai debiti, ma ti sei imbattuto in una sigla che ti ha fatto sorgere un dubbio: chi paga l'OCC? Chi sostiene i costi dell'Organismo di Composizione della Crisi? E soprattutto: è una spesa che puoi permetterti in un momento in cui non riesci a pagare nemmeno le rate? È una delle domande più frequenti – e più comprensibili – di chi sta cercando di ricominciare dopo una crisi economica. L'OCC è una figura obbligatoria in queste procedure: è l'organismo che prende in carico il tuo caso, nomina il gestore della crisi e verifica la documentazione. Insomma, è il “ponte” tra te e il Tribunale. Ma sì, va pagato. Quanto …
Leggi di più… - 2. Parcelle ProfessionistiAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. GLI ORGANI DEL “VECCHIO” FALLIMENTO E DELLA “NUOVA” LIQUIDAZIONE GIUDIZIALEAlessandro Nastri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Gli organi del “vecchio” fallimento e della “nuova” liquidazione giudiziale di Alessandro Nastri Sommario: 1.Introduzione. 2. Il Tribunale Concorsuale. 3.Il Giudice delegato. - 4.Il Curatore. -5 Il Comitato dei Creditori 1.Introduzione. Sono ormai trascorsi più di quattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in attuazione della l.d. 19 ottobre 2017, n. 155), che entrerà in vigore – tranne che per poche norme, già vigenti dal 16 marzo 2019 – il 15 agosto 2020. L'attenzione di molti commentatori si è finora concentrata, oltre che sul nuovo istituto delle procedure di allerta e di …
Leggi di più… - 4. Quanto Costa La Liquidazione Di Una SRL?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 giugno 2025
Hai deciso di chiudere la tua SRL perché l'attività non è più sostenibile, i debiti crescono o semplicemente non ha più senso tenerla in piedi? Ti stai chiedendo quanto costa avviare una liquidazione volontaria e quali spese dovrai affrontare per arrivare alla chiusura definitiva? La domanda è più che legittima. Liquidare una società non significa semplicemente “chiuderla” con una comunicazione. Si tratta di una procedura formale e regolata, che comporta atti legali, contabili, fiscali e notarili. E ogni fase ha dei costi precisi da considerare. Ma quindi: quanto costa davvero liquidare una SRL? E da cosa dipende l'importo finale? Il costo della liquidazione dipende da diversi fattori, …
Leggi di più… - 5. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 31/01/2025, n. 38Provvedimento: Sentenza n. 38/2025 Depositato il 31/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: DI FORTUNATO LUIGI, Presidente GIOVAGNONI STEFANO, Relatore GIUSTI ANNALISA, Giudice in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 77/2024 depositato il 25/01/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Folignano - Viale Genova, 23 63040 Folignano AP Difeso da Difensore_2 - …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 335Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di L'Aquila La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati Dott.ssa Barbara del Bono Presidente Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N. 1085 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da: (C.F. nella qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 Oroart di DO LA p.IV elettIVmente domiciliata all'indirizzo pec P.IVA_1 dell'avv. Isidoro Isidori con studio in L'Aquila, C.so Vittorio Emanuele n. Email_1 23, presso l'avv. Isidoro Isidori, che la rappresenta e difende …Leggi di più...
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- 3. Trib. Bolzano, sentenza 19/07/2025, n. 705Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Bolzano Prima Sezione Civile N. R.G. 1585/2023 Il Tribunale, in persona del Giudice unico dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da - (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. , Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata e da considerarsi in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Matteo Siragusa Parte attrice nei confronti di - (C.F. ; P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata e da CP_2 …Leggi di più...
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- 5. Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2024, n. 1631Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 440, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 12.09.2024, vertente TRA , C.F.: nata il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1 BIA ed , C.F.: nata il [...] in Parte_2 CodiceFiscale_2 ABIA e NE, , C.F.: nata il [...] in Parte_3 CodiceFiscale_3 BIA ed in proprio e quali eredi di , nato il [...] e deceduto il Persona_1 23.02.2021, tutte elettivamente domiciliate …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale a norma dell' articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 39 , 165 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):
"Art. 39. Compenso del curatore.
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale."
"Art. 165. Commissario giudiziale.
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39."
L'abrogato art. 188 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , recava:
"Ammissione alla procedura.".
Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (omissis).".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto n. 267 del 1942 , si veda nelle note alle premesse. - Articolo 2Art. 2. 1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso e' liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all' articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2.
Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto n. 267 del 1942 , si veda nelle note alle premesse. - Articolo 3Art. 3. 1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa fallita al curatore e' corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.