CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 30368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30368 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: ZI AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gii atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito l'avvocato DE MITRI AYMONE KUliCKIU, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30368 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 31/03/2023 • RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa secondo le forme del rito abbreviato il 21/06/2016, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha deciso quanto segue: a) ha ritenuto - limitatamente alla detenzione di un fucile automatico calibro 12 marca Breda, con matricola abrasa - AB IO coipevoie delle imputazioni ex artt. 2 e 7 della Legge 02 ottobre 1967, n. 895 (contestazione di cui al capo 1 della rubrica), nonché ex art. 3 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (contestazione di cui al capo 2 della rubrica) e infine ex art. 23 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (contestazione di cui ai capo 3 deiia rubrica) e, per l'effetto, io ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
b) ha applicato all'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata, a pena espiata, per la durata di anni uno;
c) ha adottato i conseguenti provvedimenti, relativamente alle armi ed alle munizioni in sequestro, segnatamente ordinandone la confisca e distruzione, se non in sequestro per altra causa, mediante versamento alla competente direzione di Artiglieria;
d) ha assolto il prevenuto dalle imputazioni inerenti alle ulteriori armi e munizioni cadute in sequestro, oltre che dalla contestata ricettazione di cui al capo 4 della rubrica, adottando la formula di rito "per non aver commesso il fatto". 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - ritenuto assorbito il reato di cui al capo 1 in quello di cui al capo 3 - ha riformato esclusivamente quoad poenam la suddetta pronuncia, riducendo la pena detentiva irrogata ai Lanziiiotto ad anni due;
quanto ai resto, la Corte distrettuale ha confermato la decisione oggetto del gravame. 3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione AB NZ, a mezzo dei difensori avv.ti Roberto De Mitri Aymone e Ladislao Massari, deducendo un motivo unico di ricorso, che di seguito viene sintetizzato, entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene denunciata, dunque, la nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.1. Osserva il ricorrente come - essendo stato ritenuto assorbito il reato di detenzione di arma comune da sparo contestato sub 1, nella imputazione ex art. 23 Legge n. 110 dei 1975 riportata sub 3, in ossequio ai principio di diritto stabilito da Cass. S.U., n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902 - entrambi 2 i reati ascritti risultassero già prescritti, in epoca antecedente rispetto alla pronuncia deiia sentenza di secondo grado. E infatti, la pena detentiva edittale massima prevista per il modello legale ex art. 23, comma 3, Legge n. 110 del 1975, ascritto sub 3 della rubrica, è la reclusione per la durata di anni sei;
il reato di cui all'art. 3 della Legge n. 110 del 1975, contestato ai capo 2 della rubrica, è punito con la pena detentiva deiia reclusione da uno a tre anni. In entrambi i casi, pertanto, il termine ordinario di prescrizione deve essere fissato ad anni sei;
aggiungendo a tale termine il tempo massimo consentito per interruzione, che è pari ad un quarto della pena edittale massima, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., si perviene ad un termine massimo di prescrizione da individuare, in relazione ad entrambe le fattispecie sopra richiamate, in anni sette e mesi sei. 3.2. Sottolinea la difesa, inoltre, come la recidiva - sebbene contestata - non sia stata di fatto mai computata nei due gradi di merito, di tal che essa non può esser presa in considerazione nel computo del termine massimo di prescrizione. I fatti, secondo quanto riportato in contestazione, risalgono al 30/01/2014; ii termine massimo sopra detto è quindi vanamente spirato ii giorno 30/07/2021, ossia in epoca precedente, rispetto all'emissione della sentenza di secondo grado oggi impugnata (risalente al 23/02/2022). Deduce il ricorrente, allora, la violazione di legge rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante l'omessa applicazione dei disposto deiVart. 129 cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rilevando l'intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere come sia pienamente ammissibile il ricorso per cassazione, a mezzo del quale venga dedotta - pur se si tratti di motivo unico - l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, allorquando il relativo termine sia spirato in epoca antecedente, rispetto all'emissione della sentenza impugnata e la prescrizione, erroneamente, non sia stata dichiarata dal giudice di merito. Tale motivo rappresenta, infatti, una tipologia di doglianza consentita in sede di legittimità, in quanto viene così dedotta una violazione di legge, ossia un vizio riievante a norma dell'art. 606, comma 1, iet-t. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819). 3 3. Altrettanto pacifico è che - in tema di estinzione del reato per prescrizione - nei caso in cui il giudice abbia esciuso, pur se solo impiicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, questa deve esser reputata ininfluente, ai fini dell'individuazione del termine necessario a consolidare la causa estintiva (Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015 Carbone Rv. 265382 - 01; Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714 - 01). E nel caso di specie, la recidiva reiterata contestata non è stata mai computata, in sede di calcolo della pena. Non possono a tale effetto ritenersi equipollenti, infatti, i generici richiami operati nelle sentenze di merito, rispettivamente all'esser dedito aiia commissione di delitti (così nella pronuncia di primo grado), ovvero alla negativa personalità del soggetto (così nella sentenza di secondo grado). Ciò perché la valorizzazione dei pregiudizi penali dell'imputato non implica, ipso facto, il riconoscimento della recidiva contestata, laddove questa non abbia comportato un concreto aumento della pena a tale titolo, ovvero la confluenza della stessa nel giudizio di bilanciamento, tra circostanze concorrenti di natura eterogenea. In tal caso, della pur contestata recidiva non deve tenersi conto, ai fini del computo del tempo utile al consolidamento della prescrizione del reato (Sez. U, n. ZUZ5Ub dei LD/IU/Z1.11b, scnettino, Rv. 275319 - 01). 4. Corretto risulta, poi, il calcolo effettuato in sede di ricorso dalla difesa. I fatti sono temporalmente collocati al 30/01/2014. Il termine massimo di prescrizione da utilizzare, in relazione alla ritenuta fattispecie di reato ex art. 23, comma 3, Legge 110 del 1975 (fatto contestato al capo 3 della rubrica e nel quale è stata ritenuta assorbita la contestazione sub 1), nonché in relazione all'ulteriore contestazione di cui all'art. 3 Legge n. 110 del 1975, è di anni sette e mesi sei;
tale termine risuita pertanto inutilmente decorso il 30/07/2021, ossia in epoca antecedente, rispetto all'emissione della sentenza di secondo grado oggi impugnata (che, come detto, risale al 23/02/2022). La Corte dì appello di Lecce è quindi incorsa nella dedotta violazione di legge, rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, iett. b) cod. proc. pen., per aver mancato di pronunciare sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione della intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al prevenuto. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito l'avvocato DE MITRI AYMONE KUliCKIU, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30368 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 31/03/2023 • RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa secondo le forme del rito abbreviato il 21/06/2016, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha deciso quanto segue: a) ha ritenuto - limitatamente alla detenzione di un fucile automatico calibro 12 marca Breda, con matricola abrasa - AB IO coipevoie delle imputazioni ex artt. 2 e 7 della Legge 02 ottobre 1967, n. 895 (contestazione di cui al capo 1 della rubrica), nonché ex art. 3 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (contestazione di cui al capo 2 della rubrica) e infine ex art. 23 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (contestazione di cui ai capo 3 deiia rubrica) e, per l'effetto, io ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
b) ha applicato all'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata, a pena espiata, per la durata di anni uno;
c) ha adottato i conseguenti provvedimenti, relativamente alle armi ed alle munizioni in sequestro, segnatamente ordinandone la confisca e distruzione, se non in sequestro per altra causa, mediante versamento alla competente direzione di Artiglieria;
d) ha assolto il prevenuto dalle imputazioni inerenti alle ulteriori armi e munizioni cadute in sequestro, oltre che dalla contestata ricettazione di cui al capo 4 della rubrica, adottando la formula di rito "per non aver commesso il fatto". 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - ritenuto assorbito il reato di cui al capo 1 in quello di cui al capo 3 - ha riformato esclusivamente quoad poenam la suddetta pronuncia, riducendo la pena detentiva irrogata ai Lanziiiotto ad anni due;
quanto ai resto, la Corte distrettuale ha confermato la decisione oggetto del gravame. 3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione AB NZ, a mezzo dei difensori avv.ti Roberto De Mitri Aymone e Ladislao Massari, deducendo un motivo unico di ricorso, che di seguito viene sintetizzato, entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene denunciata, dunque, la nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.1. Osserva il ricorrente come - essendo stato ritenuto assorbito il reato di detenzione di arma comune da sparo contestato sub 1, nella imputazione ex art. 23 Legge n. 110 dei 1975 riportata sub 3, in ossequio ai principio di diritto stabilito da Cass. S.U., n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902 - entrambi 2 i reati ascritti risultassero già prescritti, in epoca antecedente rispetto alla pronuncia deiia sentenza di secondo grado. E infatti, la pena detentiva edittale massima prevista per il modello legale ex art. 23, comma 3, Legge n. 110 del 1975, ascritto sub 3 della rubrica, è la reclusione per la durata di anni sei;
il reato di cui all'art. 3 della Legge n. 110 del 1975, contestato ai capo 2 della rubrica, è punito con la pena detentiva deiia reclusione da uno a tre anni. In entrambi i casi, pertanto, il termine ordinario di prescrizione deve essere fissato ad anni sei;
aggiungendo a tale termine il tempo massimo consentito per interruzione, che è pari ad un quarto della pena edittale massima, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., si perviene ad un termine massimo di prescrizione da individuare, in relazione ad entrambe le fattispecie sopra richiamate, in anni sette e mesi sei. 3.2. Sottolinea la difesa, inoltre, come la recidiva - sebbene contestata - non sia stata di fatto mai computata nei due gradi di merito, di tal che essa non può esser presa in considerazione nel computo del termine massimo di prescrizione. I fatti, secondo quanto riportato in contestazione, risalgono al 30/01/2014; ii termine massimo sopra detto è quindi vanamente spirato ii giorno 30/07/2021, ossia in epoca precedente, rispetto all'emissione della sentenza di secondo grado oggi impugnata (risalente al 23/02/2022). Deduce il ricorrente, allora, la violazione di legge rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante l'omessa applicazione dei disposto deiVart. 129 cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rilevando l'intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere come sia pienamente ammissibile il ricorso per cassazione, a mezzo del quale venga dedotta - pur se si tratti di motivo unico - l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, allorquando il relativo termine sia spirato in epoca antecedente, rispetto all'emissione della sentenza impugnata e la prescrizione, erroneamente, non sia stata dichiarata dal giudice di merito. Tale motivo rappresenta, infatti, una tipologia di doglianza consentita in sede di legittimità, in quanto viene così dedotta una violazione di legge, ossia un vizio riievante a norma dell'art. 606, comma 1, iet-t. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819). 3 3. Altrettanto pacifico è che - in tema di estinzione del reato per prescrizione - nei caso in cui il giudice abbia esciuso, pur se solo impiicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, questa deve esser reputata ininfluente, ai fini dell'individuazione del termine necessario a consolidare la causa estintiva (Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015 Carbone Rv. 265382 - 01; Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714 - 01). E nel caso di specie, la recidiva reiterata contestata non è stata mai computata, in sede di calcolo della pena. Non possono a tale effetto ritenersi equipollenti, infatti, i generici richiami operati nelle sentenze di merito, rispettivamente all'esser dedito aiia commissione di delitti (così nella pronuncia di primo grado), ovvero alla negativa personalità del soggetto (così nella sentenza di secondo grado). Ciò perché la valorizzazione dei pregiudizi penali dell'imputato non implica, ipso facto, il riconoscimento della recidiva contestata, laddove questa non abbia comportato un concreto aumento della pena a tale titolo, ovvero la confluenza della stessa nel giudizio di bilanciamento, tra circostanze concorrenti di natura eterogenea. In tal caso, della pur contestata recidiva non deve tenersi conto, ai fini del computo del tempo utile al consolidamento della prescrizione del reato (Sez. U, n. ZUZ5Ub dei LD/IU/Z1.11b, scnettino, Rv. 275319 - 01). 4. Corretto risulta, poi, il calcolo effettuato in sede di ricorso dalla difesa. I fatti sono temporalmente collocati al 30/01/2014. Il termine massimo di prescrizione da utilizzare, in relazione alla ritenuta fattispecie di reato ex art. 23, comma 3, Legge 110 del 1975 (fatto contestato al capo 3 della rubrica e nel quale è stata ritenuta assorbita la contestazione sub 1), nonché in relazione all'ulteriore contestazione di cui all'art. 3 Legge n. 110 del 1975, è di anni sette e mesi sei;
tale termine risuita pertanto inutilmente decorso il 30/07/2021, ossia in epoca antecedente, rispetto all'emissione della sentenza di secondo grado oggi impugnata (che, come detto, risale al 23/02/2022). La Corte dì appello di Lecce è quindi incorsa nella dedotta violazione di legge, rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, iett. b) cod. proc. pen., per aver mancato di pronunciare sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione della intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al prevenuto. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2023.