Art. 17. Abrogazione. 1. L' articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 , e' abrogato.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 466/1980 , come sostituito dall' art. 1 della legge n. 720/1981 (citata alla nota all'art. 4, n.d.r.) cosi' recitava:
"Art. 5. - Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 466/1980 , come sostituito dall' art. 1 della legge n. 720/1981 (citata alla nota all'art. 4, n.d.r.) cosi' recitava:
"Art. 5. - Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".