Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , sostitutive di tributi erariali soppressi, gia' attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.
2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
3. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 , le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. n. 638/1972 e' il seguente:
"Art. 8 (Entrate di regioni a statuto speciale dal 1 gennaio 1973). - Sino al 31 dicembre 1977, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.
Per i tributi soppressi dal 1 gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri di cui al primo comma, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
In relazione alle modifiche e alle integrazioni recate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 , alle norme in materia finanziaria contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nei confronti della regione e delle province di Trento e di Bolzano, dalla data che sara' stabilita dalle norme di attuazione previste dall'art. 60 della stessa legge costituzionale n. 1, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973 a seconda dei casi previsti nei commi predetti".
- L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' cosi' formulato:
"Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale".
- La legge n. 217/1983 ha per titolo: "Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".
2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
3. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 , le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. n. 638/1972 e' il seguente:
"Art. 8 (Entrate di regioni a statuto speciale dal 1 gennaio 1973). - Sino al 31 dicembre 1977, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.
Per i tributi soppressi dal 1 gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri di cui al primo comma, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
In relazione alle modifiche e alle integrazioni recate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 , alle norme in materia finanziaria contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nei confronti della regione e delle province di Trento e di Bolzano, dalla data che sara' stabilita dalle norme di attuazione previste dall'art. 60 della stessa legge costituzionale n. 1, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973 a seconda dei casi previsti nei commi predetti".
- L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' cosi' formulato:
"Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale".
- La legge n. 217/1983 ha per titolo: "Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".