Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5060 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLO ITALIANO15 0 60 / 0 2 LA CORTE SUPREMA C SAZION Oggetto FIDEIUSSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 19552/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Cron. 11477 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep.435 Ud. 20/12/2001 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSATIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta Copic studie dal Sig. ell SENTENZA per diritti A+55 sul ricorso proposto da: il IL CANCER 2002 COOPERATIVA COSTRUZIONI RESIDENZIALI DI OLEVANO ROMANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ROMA VIA VOLTERRA 23, €0,77 L1500. elettivamente domiciliata CANCELLERIA rappresentata e presso l'avvocato ANGELO FIUMARA, difesa dall' avvocato ROBERTO DI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Srl, in persona del legale EDIL FIORENTINI pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA VIA PROPERZIO 27, presso l'avvocato ANNA MOLLE, 2001 rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO PICA, giusta 2588 procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
COOPERATIVA. EDILIZIA II QUADRIFOGLIO Srl, FALLIMENTO EDIL RU Srl;
intimati avverso la sentenza n. 2558/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 28.5.84, la RE srl conveniva dinanzi al tribunale di la coope-Velletri la società edilizia UN srl, rativa Costruzioni Residenziali di Olevano Romano, la cooperativa Quadrifoglio di Olevano Romano, nonchè i loro amministratori, Sigg. IE LD ed NR AS, esponendo che con contratto di appalto 4/3/81 le cooperati- ve edilizie Quadrifoglio e Residenziale di Olevano Ro- mano avevano affidato all'Impresa UN la costru- 2 zione di due palazzine in Olevano Romano: che, in data 12/7783 tra le committenti e D { l'impresa appaltatrice era stato stipulato atto di transazione delle reciproche pretese ed invitata la FI srl a fornire il materiale edile alla UN, con l'intesa che il prezzo sarebbe stato pagato direttamente dalle due cooperative, secondo gli stati di avanzamento;
che la merce consegnata era stata pagata solo in parte. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di L. ri 73.931.000, quale residuo di somma maggiore, oltre valutazione monetaria, interessi e spese di lite. Nel costituirsi in giudizio, NR AS e IE LD eccepivano la carenza di legittimazione passiva, avendo sottoscritto i contratti dedotti nella veste di legali rappresentanti delle Coop. convenute. Queste ultime sostenevano che la RE si era sostituita alla UN nella esecuzione dell'appalto garantendo l'ultimazione dei lavori e ne- goziando titoli cambiari da essi rilasciati alla RU. Deducevano altresì che quest'ultima aveva abbando- nato i lavori, recando loro gravissimi danni, dei quali 3 doveva rispondere in solido la NT INI, La RU restava contumace. Nel corso dell'istruttoria veniva assunta prova per interrogatorio formale e testi e chiamato in giudizio il fallimento della Coop. Quadrifoglio. Con sentenza 313/91 il Tribunale di Velletri dichiarava inammissibi- le la chiamata della Curatela in quanto il fallimento non risultava essere stato dichiarato dal procuratore costituito. Nel merito, dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli amministratori, che avevano agito in nome e per conto delle cooperative, accoglieva la domanda attrice nei soli confronti di queste ultime, condannan- dole in solido con la srl UN al pagamento della somma di L. 110.000.000, comprensiva della rivalutazio- ne monetaria intercorsa;
oltre alla rifusione delle spese di giudizio. Rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalle cooperative, rimasta sfornita di prova. Proponevano appello le tre società soccombenti, ma la Corte di Roma respingeva quella delle Cooperative e dichiarava inammissibile il gravame proposto dal falli- mento UN. Contro quest'ultima sentenza, depositata il 21 lu- glio 1998, la sola Cooperativa Costruzioni R. di Oleva- 4 no romano ha proposto ricorso, affidato a cinque mezzi di cassazione. resiste, tra gli intimati (tutti ritual- mente citati), la sola società FI. La Cooperativa ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione pregiu- diziale di inammissibilità del controricorso, per asse- rito difetto di specificità della procura ad litem, formulata dalla Cooperativa ricorrente in ragione del generico riferimento del mandato difensivo "ad ogni stato e fase della procedura" ed all' "appello", e non anche al giudizio di cassazione, nel testo della pre- detta procura a margine del controricorso. Allorquando la procura è apposta in calce o, come nella specie, a margine del [ricorso o] controricorso per cassazione venendo a costituire un "corpus" inscin- dibile con esso e manifestando così l'inequivocabile volontà della parte di proporre quello specifico rime- dio impugnatorio, la specialità del mandato è, infatti, per ciò stesso garantita, indipendentemente dalla even- tuale poco chiarezza delle espressioni usate, superate, nel senso appunto della correlazione al ricorso, dalla collocazione topografica del mandato stesso all'interno di quello (cfr. nn. 15503/2000; 1861/2001, da ultimo).
2. Il ricorso si compone di cinque motivi, con i 5 quali la Cooperativa, rispettivamente denuncia: a) nullità delle sentenze e dei procedimenti di se- condo e primo grado, per non rilevato conflitto di in- teressi tra la Cooperativa e il suo Presidente e legale rappresentante LD;
b) nullità della fideiussione in favore della Edil- fiorentini, perchè sottoscritta dal LD, a ciò non autorizzato dall'Assemblea о dal Consiglio di ammini- strazione e perchè, comunque, indeterminata nel suo og- getto ed importo massimo;
c) vizi di motivazione per "omessa considerazione" dell'integrale pagamento effettuato dalla Cooperativa alla società appaltatrice UN;
erronea esclusio- ne della circostanza "che la FI si sia af- fiancata alla UN nella esecuzione dell'appalto" e dell'avvenuto "incasso di numerosi effetti da parte di OR NI in nome proprio e della Berti- nucci"; per er-d) violazione degli artt. 2724 e 2726 c.c. ronea conferma della decisione di primo grado relativa- mente al riconoscimento del maggior danno da svaluta- zione. 2) Il ricorso è in ogni sua parte inammissibile: a) quanto, in particolare, alle censure di cui al primo, secondo e quinto mezzo, per la loro assoluta no- 6 vità (e conseguente preclusione alla correlativa intro- duzione) non essendo state le stesse in alcun modo an- ticipate e neppure accennate nella fase di gravame;
b) quanto alla denuncia di violazione degli artt. 2724, 2726 C.C. , di cui al quarto motivo, per l'assorbente considerazione che, con essa, si critica una soltanto delle due autonome rationes decidendi, con cui la Corte territoriale ha escluso la prova per testi in ordine all'asserita consegna di effetti in favore dell'attrice. Di talchè tale esclusione, ove pur, in te- si, accolta la doglianza in esame resterebbe comunque legittima in ragione della rilevata, e non censurata, specificamente genericità del mezzo istruttorio, non dedotto e neppure articolato in capitoli;
c) quanto, infine, alle residue doglianze aggregate nel terzo mezzo_impugnatorio, perchè puramente asserti- ve, e comunque risolventisi nella richiesta di un non consentito riesame nel merito, sono innanzitutto i ri- lievi miranti a superare gli accertamenti di fatto del- la Corte territoriale sulla assoluta inesistenza di prova di un affiancamento della FI nella esecuzione dell'appalto e sulla assunzione di obbliga- zione fideiussoria da parte delle Cooperative in rela- zione al pagamento delle forniture effettuate dalla at- trice alla impresa costruttrice. Mentre non concludente 7 ai fini decisori è la riproposizione (ancora una volta, per altro, nelle improprie forme di una rivisitazione tesi per cui la Cooperativa avrebbedel merito) della "soddisfatto ogni sua obbligazione nei confronti della Edil UN", atteso che, l'obbligazione fideiusso- ria della ricorrente nei confronti dell'attrice resta comunque ferma in ragione delle circostanze, in fatto 120.11 pacifiche, della effettiva erogazione di merci e servi- 26,50 zi da parte della FI in favore della Edil TOT 149,77 UN (nei cui confronti le Cooperative avevano доот дисе garantito) e della inadempienza della stessa Edil Bru- 773,77 nitucci.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, che ne consegue, comporta l'obbligo della ricorrente di rifondere alla resistente le spese di questo giudizio di legittimità, come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente alle spese, che liquida in EURO 6802 oltre ad Euro 2.000,00 per onorari.6802.11 Roma, 20 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente 1 Angelo Grieco Mario Rosario Morell you 7 CANC DEPOSITA)A IL CANC Oggi. Af