Articolo 4 della Legge 22 novembre 1990, n. 354
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 dicembre 1990
Art. 4. 1. Per il primo triennio, ai compiti previsti dalla presente legge provvede la commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 1988, il cui termine di ultimazione dei lavori e' stato prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1990, e la cui composizione puo' essere modificata con le modalita' previste dall'articolo 2.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1990