Articolo 4 - Trattato della Legge 7 gennaio 1992, n. 41
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1 febbraio 1992
ARTICOLO 4
INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI
Le Parti inviano le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorita' centrali.
Ai fini del presente Trattato, l'autorita' centrale per la Repubblica Italiana e' il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Federativa del Brasile, il "Ministerio da Justica".
E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1992
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