Articolo 5 del Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28
Articolo 4
Versione
2 aprile 2015
Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall'anno 2015.
Entrata in vigore il 2 aprile 2015
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