Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di conflitti di competenza, al fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, la nozione di reati "riferiti alla gestione dei rifiuti", di cui all'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modificazioni in L. 14 luglio 2008, n. 123, include tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine al sequestro preventivo di una discarica di rifiuti speciali pericolosi, per il reato previsto dall'art. 256 D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2008, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3606
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 033081/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA;
ORDINANZA del 25/09/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in Camera di consiglio il Procuratore generale della Repubblica in persona del Dott. Giovanni Palombarini, il quale ha concluso per la affermazione della competenza del giudice collegiale delle indagini preliminari.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 29 agosto 2008 e depositata il 1 settembre 2008, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, nel disporre il sequestro preventivo di una discarica abusiva "di rifiuti speciali (anche) pericolosi", sita in Piano di Sorrento alla via Cavone, n. 77, a carico di LL OS, indagata pel reato previsto e punito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, ha, contestualmente declinato la propria competenza ai sensi dell'art. 27 c.p.p., in favore del Tribunale di Napoli, in composizione collegiale e in funzione di giudice regionale per le indagini preliminari, motivando che il reato rientrava nel novero di quelli attributi alla competenza del giudice distrettuale à termini del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3. 2. - Resiste alla declinatoria il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale e in funzione di giudice regionale per le indagini preliminari, con ordinanza del 25 settembre 2008 (depositata il 26 settembre 2008), colla quale propone conflitto negativo di competenza, sostenendo che "non ostante l'ampia formula usata dal legislatore di urgenza" (oltre alle particolari fattispecie di reato introdotte dal D.L. cit. ai sensi dell'art. 2, commi 5, 9 e 10) la istituita competenza funzionale del giudice regionale per le indagini concerne in via generale elusivamente le ipotesi di reato "nelle quali si configurino, quali elementi costitutivi o circostanziali, condotte amministrative da considerarsi come essenziali o connesse, in termini di stretta funzionalità, alla attività di gestione dei rifiuti nella Regione Campania ovvero in grado di interferire sulla medesima gestione", nonché i reati ambientali "intrinsecamente idonei ad assumere rilievo ai fini degli interventi e delle iniziative necessarie per affrontare l'emergenza rifiuti" della Campania, "ove riferibili al ciclo dei rifiuti (già) gestito delle Autorità Commissariali e, ora, dal Sottosegretario", e i reati connessi a norma dell'art. 12 c.p.p., laddove il reato ipotizzato a carico degli indagati "esula radicalmente dalla tipologia delle condotte criminose" in questione, trattandosi di un deposito abusivo di pneumatici, di batterie esauste di veicoli e di mezzi industriali. 3. - Il conflitto negativo, ammissibile in rito, alla stregua delle contrapposte declinatorie della competenza - in ordine all'incidente cautelare - del collegio e del giudice delle indagini preliminari, deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Collegio.
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 2, convertito nella L.14 luglio 2008, n. 123 - in relazione a quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità - accentra, richiamando il comma precedente, in relazione ai reati previsti dalla norma, le competenze dei giudici per le indagini preliminari e della udienza preliminare di tutti i tribunali di distretto di Napoli e di Salerno (comprese le competenze distrettuali previste dall'art. 328 c.p.p., comma 1 bis) in seno al Tribunale di Napoli;
istituisce presso il
Tribunale del capoluogo di Regione un nuovo organo giudiziario: il collegio dei giudici per le indagini preliminari;
e gli attribuisce la competenza funzionale a deliberare sulle richieste di misure cautelari personali e reali nei procedimenti relativi ai reati contemplati nel comma 1.
Quanto al profilo oggettivo, la nuova competenza regionale è determinata dal concorso:
a) del criterio territoriale, in funzione della luogo di commissione, delimitato dal territorio della Regione Campania;
b) del criterio cronologico, in funzione della commissione dei reati nell'arco di tempo compreso nel periodo di durata dello stato di emergenza, stabilito ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, colla espressa previsione della ultrattività della competenza, per detti reati, pur dopo il "termine dello stato emergenziale" (art. 3, comma 9, del D.L. cit.);
c) del criterio funzionale - alternativamente concorrente col precedente - della pendenza del relativo procedimento alla data del 23 maggio 2008, per i reati commessi prima della deliberazione dello stato di emergenza, salvo che già il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale;
d) del criterio assiologico del bene giuridico protetto, annoverando la disposizione "i reati consumati o tentati, relativi alla gestione dei rifiuti", i "reati in materia ambientale", nonché (con le limitazioni infra indicate) i reati connessi a norma dell'art. 12 c.p.p.. Questa Corte regolatrice, proprio in termini, risolvendo analogo conflitto, ha fissato, in relazione alla determinazione della ridetta competenza, il principio di diritto, secondo il quale la nozione - rilevante pel regolamento del conflitto in esame - dei "reati riferiti alla gestione dei rifiuti", deve essere intesa nel senso della inclusione nella categoria in parola di tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nel capo 1^ del titolo 6^) alla Parte 4^, intitolata,
appunto: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" (Sez. 1^, 14 ottobre 2008, Borea, non massimata). Con riferimento a tale l'ambito, infatti, il legislatore ha esercitato, ai sensi della ridetta norma, l'intervento straordinario, nel cui contesto si collocano, per l'appunto, le disposizioni derogatrici - temporaneamente e per i soli distretti campani - delle norme ordinarie sulla competenza dei giudici e sulle attribuzioni degli uffici del Pubblico Ministero.
Orbene, alla stregua delle considerazioni che precedono circa la esatta ermeneutica della norma in esame, è decisivo il rilievo che la condotta ascritta alla indagata, in relazione all'esercizio della discarica di rifiuti speciali e pericolosi nel territorio del comune di Piano di Sorrento, risulta pertinenti alla materia in questione, trattandosi del reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.256, del Capo 1, del Titolo 6, Parte 4.
Sicché - essendo affatto pacifico il concorso degli altri criteri:
territoriale e temporale - trova applicazione la disposizione derogatrice della competenza ordinaria.
Conseguono l'affermazione della competenza del Collegio dei giudici per le indagini preliminari, istituito presso il Tribunale di Napoli e la trasmissione degli atti al suddetto Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice collegiale delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009