2. Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31 .
3. In deroga all' articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all' articolo 281-sexies del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
4. Fermo quanto previsto dall' articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022 , le disposizioni di cui agli articoli 474 , 475 , 478 e 479 del codice di procedura civile , come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.
5. Le specifiche tecniche previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, per i profili di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo quanto previsto dall' articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , le disposizioni di cui all' articolo 4, commi 4 , 5 e 5-quater , e di cui all' articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 , nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983 , nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023.
Note all' art. 7 :
- Per l' articolo 50-bis del codice di procedura civile , si veda nelle note all'articolo 3.
- La legge 12 aprile 2019, n. 31 , recante «Disposizioni in materia di azione di classe», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92.
- Si riporta l'articolo 35, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 :
«Art. 35 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. - 7. (Omissis).
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. - 11. (Omissis).».
- Per gli articoli 183-ter e 281-sexies del codice di procedura civile , si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riportano gli articoli 183-quater , 474 e 478 del codice di procedura civile :
«Art. 183-quater (Ordinanza di rigetto della domanda).
- Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, puo' pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa e' manifestamente infondata, ovvero se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullita' non e' stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralita' di domande l'ordinanza puo' essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.
L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell' articolo 2909 del codice civile , ne' la sua autorita' puo' essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e' reclamata o se il reclamo e' respinto, definisce il giudizio e non e' ulteriormente impugnabile.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.».
«Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.».
«Art. 478 (Prestazione della cauzione). - Se l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione, non si puo' iniziare l'esecuzione forzata finche' quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.».
- Per gli articoli 475 e 479 del codice di procedura civile , si veda nelle note all'articolo 3.
- Per gli articoli 4 e 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 e per l'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , si veda nelle note all'articolo 6.