Articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 30Articolo 32
Versione
17 gennaio 1991
>
Versione
2 febbraio 2007
Art. 31. (Esercizio e manutenzione degli impianti) 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 311)) .
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energie e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l' articolo 1339 del codice civile .
Entrata in vigore il 2 febbraio 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente