Art. 25.
Il diritto erariale nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 si applica sugli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.
La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.
Il diritto erariale nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 si applica sugli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.
La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.