Articolo 10 bis del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 10Articolo 13
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15 agosto 2015
Art. 10-bis.
(( (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche).)) ((1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purche' la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perche' appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1.))
Entrata in vigore il 15 agosto 2015
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