Articolo 35 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 34Articolo 40
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23 giugno 1989
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15 agosto 2015
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17 luglio 2020
Art. 35.
(Contenuto dei certificati anagrafici).

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalita' delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 , e la firma dell'ufficiale di anagrafe ((sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita' telematica mediante i servizi dell'ANPR))
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalita' previsti dal medesimo decreto legislativo.
Entrata in vigore il 17 luglio 2020
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