Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2000, n. 10863
CASS
Sentenza 12 luglio 2000

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La fattispecie penale già contenuta nell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, è stata trasfusa, nell'ambito del riordino normativo in materia di beni culturali ed ambientali, nell'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, che prevede la punibilità di chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali; tra le due disposizioni sussiste pertanto continuità normativa, sia per l'oggetto della tutela sia per il regime sanzionatorio, rimasto immutato stante il riferimento alle pene previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2000, n. 10863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10863
    Data del deposito : 12 luglio 2000

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