Sentenza 12 luglio 2000
Massime • 1
La fattispecie penale già contenuta nell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, è stata trasfusa, nell'ambito del riordino normativo in materia di beni culturali ed ambientali, nell'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, che prevede la punibilità di chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali; tra le due disposizioni sussiste pertanto continuità normativa, sia per l'oggetto della tutela sia per il regime sanzionatorio, rimasto immutato stante il riferimento alle pene previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2000, n. 10863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10863 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 12/07/2000
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO Consigliere N. 2855
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 19570/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AG GI, n. il 1/10/1934 ad Agrigento, ivi res. in Via Pelage n. 5, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Ferdinando Vella, del foro di Agrigento. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, del 14/2/2000 con motivazione contestuale
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 22/9/98 il Pretore di Agrigento dichiarò GI CI, proprietario di un fondo sito in quel Comune, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 1 ed 1 sexies della L. n. 431/85, per avere, senza autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, realizzato un "muro in conci di tufo lungo mt 10 circa alto mt. 1,30 circa, con soprastanti paletti e rete metallica" (fatto acc. il 24/1/96) e, concessegli le attenuanti generiche, lo condannò alla pena, condizionalmente sospesa, di gg. 20 di arresto e L. 20.000.000 di ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, alla cui esecuzione subordinava il beneficio sospensivo, con concessione del termine di gg. 80 dal passaggio in giudicato della decisione.
Quest'ultima statuizione veniva eliminata, in grado di appello, con la sentenza in epigrafe indicata, confermativa, per il resto, di quella di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, il CI deducendo, nel l'unico motivo, inosservanza o, comunque, erronea applicazione degli artt. 1 sexies L. 431/85, 20 lett. a) L. 47/85 e 157 C.P. Si sostiene nell'impugnazione che, non necessitando l'opera realizzata di alcuna concessione edilizia, la sanzione da irrogare sarebbe stata quella di cui all'art. 20 lett. a) della legge n. 47/85 e non, come ritenuto dai giudici di merito, quella di cui alla lettera c) della disposizione, atteso il generico richiamo quoad poenam da parte dall'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985, con conseguente prescrizione della contravvenzione, tenuto conto della risalenza della stessa e del minor termine al fine richiesto, in ragione della pena irrogabile, ai sensi dell'art. 157 n. 6 C.P. Prima di passare all'esame dell'impugnazione giova precisare che la fattispecie penale, già contenuta nell'art. 1 sexies del D.L. 27/6/1985 n. 312, conv. con modd. nella legge 8/8/1985 n. 431, è
stata, nel l'ambito del riordino normativo in materia di beni culturali ed ambientali attuato con il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, trasfusa nell'art. 163 del citato T.U., che, al comma primo, prevede e punisce "con le pene previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47" il fatto di "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali.."
La continuità normativa tra la precedente e l'odierna ipotesi contravvenzionale anche in ordine al regime sanzionatorio, rimasto immutato, non dà luogo, dunque, a problemi di diritto intertemporale, ai sensi dell'art. 2 C.P.; sicché posta la sostanziale identità delle fattispecie, può passarsi all'esame dell'unico motivo d'impugnazione, nel quale non si contesta la rilevanza penale del fatto, ma ci si duole della sanzione irrogata e, di riflesso, della mancata dichiarazione di prescrizione del reato. Tanto premesso, osserva la Corte che la censura non ha fondamento. La giurisprudenza di questa Corte si è già occupata della, come sopra sollevata, questione sanzionatoria ed ha costantemente escluso ogni possibilità di applicare, alle contravvenzioni di cui all'art. 1 sexies cit., nei casi in cui manchi del tutto l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale o paesaggistico, il più mite trattamento sanzionatorio di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985, dalla predetta disposizione richiamato, sottolineando come non sia possibile, tenuto conto della diversità dei beni protetti dalla legislazione ambientale e da quella urbanistica, la trasposizione degli istituti previsti da quest'ultima (tra cui quello della difformità rispetto alla concessione o alle "norme prescrizioni e modalità esecutive..") nel campo della tutela dell'ambiente, in cui ogni intervento non autorizzato o difforme dal l'autorizzazione è da ritenersi sempre e di per sè idoneo a porre in pericolo il bene protetto, con correlativa necessità della forma più incisiva di tutela penale, costituita dall'ipotesi di cui alla lett. c) della legge n. 47/85 (v., tra le altre, Cass. 3^, 3/3/98 n. 2704). È stato, in particolare ed in alcune decisioni, evidenziato come non sia possibile un collegamento con le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 20 lett. a) L. 47/85, per difformità rispetto alla concessione edilizia, tenuto conto che, ai sensi dell'art 8 u.c. della legge n. 47, ogni intervento difforme in zona vincolata si intende "in variazione essenziale", comportando il conseguente trattamento sanzionatorio di cui alla lettera c) dell'art. 20 (v., Cass. 3^, 8/5/90 n. 6672, 1/3/91 n. 2695, 21/4/94 n. 413 c.c., 23/5/94 n. 5878). D'altra parte, nel caso di specie, neppure può essere invocato quell'indirizzo giurisprudenziale, più articolato e meno rigoroso (v. Cass 3^, 16/4/94 n. 4424) che distingue tra i casi di mancanza assoluta di autorizzazione ambientale o difformità totale rispetto alla stessa, ove ottenuta, nei quali la sanzione applicabile è quella di cui alla lettera c) dell'art. 20 cit., e quelli di inosservanza delle modalità esecutive prescritte nella conseguita autorizzazione, ritenendo in questi ultimi, applicabile la meno grave sanzione di cui alla lettera a), considerato che nessuna autorizzazione all'intervento de quo risulta essere stata rilasciata al CI.
Per le suesposte considerazioni e tenuto conto che in relazione alla pena, correttamente ritenuta applicabile, il termine prescrizionale del reato, ex artt. 157 n. 5 e 160 u.c. C.P, non è ancora decorso, l'impugnazione deve essere respinta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2000