Sentenza 28 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
IN 029 2 7 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Aufriche ben minushili SEZIONE SECONDA CIVILE accertamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 21338/98 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 6097 Rep. 934 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud. 22/11/00 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. IL SOLE 24 ORE SE N TE N ZA dal Sig. per diritti L.Soen sul ricorso proposto da: FEB. 2001 IL CANCELLIERE CE US, ST LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PESCAGLIA 71, presso lo studio dell'avvocato PIERSANTE S., difesi dall'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA SEVERINI FABIO, giusta delega in atti;
ricorrenti CG073633
contro
BI AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 291 presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FLAMINI UMBERTO, che lo difende, giusta delega in Richiesta copia esecutiva atti;
dal Sig. per diritti L.26000+6 2000 controricorrente MAG. 2001 1894 avverso la sentenza n. 3498/97 della Corte d'Appello IL CANCELLIERE -1- di ROMA, depositata il 02/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato FLAMINI Umberto, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino AL RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità ○ in subordine il rigetto del ricorso. LIRE 1500 CANCELLERIA LIRE 1500 CANCELLERI €0,52 L.1000 CELLERIA 0881046 S 0881044 0881047 0881045 LAY518766 0881051 L AY518767 0881048 AY518768 LIRE 1500 0881050 AY518769 0881052 _ AYS18770 0881049 0881053 AY518775 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 2 ottobre Con atto di citazione, 1990, ST BI conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, i coniugi EP MO ed EL ST perché si accertasse che il contratto di compravendita del fondo con sovrastante fabbricato e corte annessa, stipulato con i convenuti a rogito notaio De Nigris del 21 giugno 1974, non aveva avuto ad oggetto anche il tratto di via Pietramellara, che si dipartiva dal vicolo del Conte. Nel costituirsi, i coniugi EP MO ed EL ST resistevano alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano che si accertasse l'avvenuto loro acquisto di quel tratto di strada in forza del sopraindicato contratto del 21 giugno 1974. Con sentenza del 17 dicembre 1993/26 gennaio 1994, il Tribunale di Roma respingeva entrambe le doman- de. Le parti interponevano gravame: i coniugi Monticel- li e ST in via principale ed il BI in via incidentale. Con sentenza del novembre/2 dicembre 1997, la Corte d'appello di Roma respingeva l'appello 3 principale e, in accoglimento di quello incidenta- le, riformava la sentenza impugnata, dichiarando che con il sopraindicato contratto di compravendita del 21 giugno 1974 ST BI non aveva alienato ai coniugi EP MO ed EL ST il tratto di strada in questione. A motivo della decisione, segnatamente esponeva che, nel 1956, AR BI, originario pro- prietario di un più vasto appezzamento di terreno, ne aveva alienato una piccola porzione al confinan- te AL LB e donato la nuda proprietà della restante parte ai suoi sei figli, cui cedeva anche indivisi della strada poderale,i sei settimi denominata via Pietramellara, così costituendo su di essa un condominio diviso in settimi al servizio dei terreni confinanti;
B che, quindi, ST BI, figlio e donatario di AR BI, non poteva aver alienato successivamente ai coniugi MO e ST, nel 1974, la proprietà esclusiva del tratto in contesa di via Pietramella- ra, dovendosi attribuire ad un'erronea redazione della planimetria in atti l'inclusione di tale tratto di strada nella particella catastale 89; che, in alcuna parte del contratto a rogito notaio De Nigris del 21 giugno 1974, era detto che veniva 4 alienata anche la quota indivisa (un settimo) di via Pietramellara, per l'appunto indicata in tale contratto al pari di quello in esso richiamato, a rogito notaio Intersimone del 13 febbraio 1970- quale confine degli immobili compravenduti. Per la cassazione di tale sentenza, i coniugi EP MO ed EL ST hanno proposto ricorso in forza di tre motivi. L'intimato ST BI ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che "l'accertamento della proprietà compravenduta da BI ST è stata effettuata sulla base di erronei elementi interpretativi, negando valore giuridico alla volontà espressa del dante causa, BI AR, nella realizzazione della strada poderale, confinante con i frontisti, proprietà LB e BI AR, distinto in catasto..". Con il secondo motivo, poi, si dolgono che la sentenza impugnata sia stata resa 'con contraddit- toria motivazione ed erronea interpretazione degli atti di compravendita e planimetriadonazione, 5 oltre che della precisa indicazione della consi- stenza della strada poderale". Con il terzo motivo, infine, denunciano l'insufficienza e carenza di motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle risultanze processuali, segnatamente di quanto raffigurato nella planimetria in atti, che ben avrebbe potuto essere considerata un elemento risolutivo della controversia nella ritenuta mancanza di più specifici elementi di identifica- zione dei beni compravenduti. I motivi tutti sono inammissibili. Ed invero, il primo motivo è inammissibile siccome si limita a prospettare una tesi difensiva di parte, senza qualsivoglia indicazione concreta degli errori di attività di giudizio, in cui sarebbe incorso il giudice del merito e per i quali soltanto è consentito il ricorso per cassazione. Il secondo motivo, poi, è inammissibile per eviden- te genericità, posto che è meramente assertivo di motivazione e di una una contraddittorietà di interpretazione di atti, erroneità nella nient'affatto specificate. Il terzo motivo, infine, è inammissibile perché le doglianze con esso espresse, al di là della formale 6 prospettazione come vizio di motivazione, si non consentitarisolvono in una sostanziale e richiesta di riesame del merito della controversia attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, nella quale, peraltro, secondo l'assunto dei ricorrenti, dovrebbe avere fondamentale rilievo la planimetria prodotta in giudizio, il cui conte- nuto non viene però precisato in ricorso, così da restarne precluso lo stesso controllo di decisivi- tà, che, per orientamento consolidato di questa Corte, in osservanza del principio di autosuffi- cienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (v. ex plurimis sent. n. 1988/98, n. 5742/95, n. 629/95 e n. 9928/94). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in lire 176000, oltre lire 3.500.000 per onorari. 7 Così deciso il 22.11.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons. est.Lancer Il presidenteСайчини Стелю так IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 FEB. 2001 118000 Rome 290000 10 APR 2001 UFFICIO 290.000. 17319 H 9) P. (D.cs ट 11 Respons L (DA 8