Art. 15. 1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo, risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme gia' pagate e il tributo risultante dovuto non puo' essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.
2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della Commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi gia' assegnati, e' comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilita', il visto dell'ispettorato compartimentale, compentente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione e' dichiarata dall'intendente di finanza.
Nota all'art. 15:
- I tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , per la riforma tributaria, sono i seguenti:
"I.
a) imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovrimposte erariali e locali; b) imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle obbligazioni; c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) imposte camerali previste dall' articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ; g) addizionali erariali e locali agli indicati tributi;
II.
a) imposta generale sull'entrata e relative addizionali; b) imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) tasse di bollo sui documenti di trasporto e tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) imposta di consumo sul sale; f) imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicita'; i) tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) imposta sulle utenze telefoniche".
2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della Commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi gia' assegnati, e' comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilita', il visto dell'ispettorato compartimentale, compentente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione e' dichiarata dall'intendente di finanza.
Nota all'art. 15:
- I tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , per la riforma tributaria, sono i seguenti:
"I.
a) imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovrimposte erariali e locali; b) imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle obbligazioni; c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) imposte camerali previste dall' articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ; g) addizionali erariali e locali agli indicati tributi;
II.
a) imposta generale sull'entrata e relative addizionali; b) imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) tasse di bollo sui documenti di trasporto e tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) imposta di consumo sul sale; f) imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicita'; i) tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) imposta sulle utenze telefoniche".