Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l'ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l'oblazione speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen. e non l'oblazione di cui all'art. 162 stesso codice, in quanto, trattandosi di sanzioni che l'art. 58 comma primo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma secondo cod. strad.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2004, n. 17610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17610 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 242
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 09840/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
avverso la sentenza del Giudice di pace di elusone in data 28 novembre 2002, nei confronti di:
GH LU, n. in Premolo il 16.07.1979;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco MARZANO;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della somma da corrispondere a titolo di oblazione;
OSSERVA
1. Il 28 novembre 2002 il Giudice di pace di elusone dichiarava non doversi procedere nei confronti di LU GH in ordine ad imputazione di cui all'art. 186 C. d. S., perché estinto il reato per oblazione, avendo determinato la somma dovuta a tale titolo in Euro 860,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che, trattandosi di reato punito con la pena indicata dall'art. 52, lett. c), D. Lgs.vo n. 274/2000, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 162 - bis c.p., con conseguente determinazione della somma da corrispondere a titolo di oblazione nella metà del massimo della sanzione edittale, anziché in un terzo.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 52.2, lett. c), D. Lgs.vo n. 274/2000 il reato in questione era punito con una pena pecuniaria della specie corrispondente alla originaria sanzione da Euro 774 ad Euro 2.582, o con la pena della permanenza domiciliare o con quella del lavoro di pubblica utilità: dovendo queste due ultime pene considerarsi come pena detentiva "per ogni effetto di legge" (art. 58.1 dello stesso D. Lgs.vo), il reato deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria. Ne consegue che, ai fini dell'oblazione, deve trovare applicazione l'art. 162 - bis, non l'art. 162 c.p., con la conseguente determinazione della somma da versare a tale titolo nella metà, non in un terzo, come nella specie ritenuto, della sanzione edittale massima.
3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace di elusone per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di elusone per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004