Art. 2. Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 1. All' articolo 91, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , le parole «l'indagato, l'imputato o» sono soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le seguenti: «con sentenza definitiva».
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 91 (L). (Esclusione dal patrocinio). - 1.
L'ammissione al patrocinio e' esclusa:
a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 91 (L). (Esclusione dal patrocinio). - 1.
L'ammissione al patrocinio e' esclusa:
a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.».