Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12389
CASS
Sentenza 23 agosto 2003

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La mancata indicazione nel ricorso per cassazione della sentenza impugnata a termini dell'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. non comporta inammissibilità dell'impugnazione allorché a siffatta carenza sia dato sopperire attraverso il contenuto del ricorso medesimo.

Nella interpretazione del contratto va ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale; tra i predetti criteri non esiste un preciso ordine di prioratì ma sono piuttosto destinati ad integrarsi a vicenda, in un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione, che devono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12389
    Data del deposito : 23 agosto 2003

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