Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 2
La mancata indicazione nel ricorso per cassazione della sentenza impugnata a termini dell'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. non comporta inammissibilità dell'impugnazione allorché a siffatta carenza sia dato sopperire attraverso il contenuto del ricorso medesimo.
Nella interpretazione del contratto va ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale; tra i predetti criteri non esiste un preciso ordine di prioratì ma sono piuttosto destinati ad integrarsi a vicenda, in un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione, che devono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12389 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO D. VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PE LV IN Vedova Di AR, Di AR AB e Di AR RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Vicentini del foro di Bergamo e Cannine Verticchio del foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliati in Roma alla via Monte Asolone n. 7, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
G. Oggionni SPA, corrente in Bergamo, via Per Orio n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Gianfranco Cremaschi, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Giudici di Bergamo e Franco Di Lorenzo di Roma e nello studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 12, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 25 marzo - 25 settembre 1999, n. 331/1999, n. 2353/1998 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 23 aprile 2003;
udito l'avv. Cannine Verticchio per i ricorrenti;
udito l'avv. Franco Di Lorenzo per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ed il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 4.11.1996 PE LV IN ved. Di AR, Di AR AB e Di AR RO adivano il ET di Bergamo, giudice del lavoro, per sentir dichiarare la società Oggionni s.p.a. tenuta al pagamento di L. 243.311.130 o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre accessori, in relazione al contratto di trasporto già esistente tra la stessa società e Di AR AO, loro "de cuius".
A fondamento del ricorso esponevano di avere diritto al "petitum" richiesto in quanto, dall'esame delle fatture specificate in ricorso, emergeva che i corrispettivi riscossi dalla ditta individuale già intestata al loro "de cuius" erano inferiori a quanto previsto dagli artt. 50 e 54 della legge 6.6.1974 n. 298 e successive modifiche.
Si costituiva la società convenuta, contestando "in toto" quanto "ex adverso" dedotto. In particolare assumeva l'applicabilità dell'art. 2951 c.c., deducendo che l'art. 2 del d.l. 29.3.1993 n. 82, convertito con l. 27.5.1993 n. 162 non si applicava ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. Chiedeva pertanto la dichiarazione della prescrizione inerente al credito di cui al ricorso.
L'istruttoria si articolava in produzione documentale ed in prova testimoniale. Con sentenza del 6.3.1998 il ET rigettava la domanda, motivando nel senso dell'accertata ricorrenza dell'eccepita prescrizione. Avverso detta sentenza proponevano appello i Di AR, deducendo che in realtà il contratto 2.1.1985 si era "tacitamente rinnovato" e pertanto "ad ogni rinnovazione tacita trimestrale ....
si costituiva un nuovo contratto sia pure alle condizioni iniziali" e che nella fattispecie operava quindi una successione di contratti e non un contratto unico. Si costituiva la predetta società, evidenziando tra l'altro che il contratto 2.1.1985 non aveva subito novazioni ne' oggettive ne' soggettive e che nel contratto di trasporto, quale contratto di durata avente ad oggetto prestazioni continuative, la mancanza di disdetta e l'assenza di manifestazione di nuovo consenso non concretavano l'ipotesi di successione di contratti, per come assunta esistente da controparte. Con sentenza in data 25 marzo - 25 settembre 1999 il Tribunale di Bergamo rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che era corretta la decisione pretorile laddove aveva ritenuto unico il contratto 2.1.1985 di cui è causa, non risultando variazioni ne' soggettive ne' oggettive del rapporto contrattuale in esso regolamentato, ed anzi essendosi il consenso originariamente prestato confermato nei successivi rinnovi di una fattispecie privatistica negoziale in ordine alla quale la volontà delle parti - elemento questo essenziale e costitutivo del contratto in quanto fonte di reciproche obbligazioni e diritti secondo la vigente normativa non si era venuta ad esplicare su un diverso contenuto sinallagmatico bensì su quello originario ,già concretamente e nella fattispecie definitivamente concordato, come del resto riconosciuto nello stesso atto di appello;
che nella specie non era in contestazione che l'art. 2 l. 82/1993, convertito in l. 162/1993, era applicabile solo ai contratti successivi alla sua entrata in vigore, e la concreta fattispecie non era pertanto sussumibile nel predetto art. 2.
Avverso detta sentenza i Di AR hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le società hanno depositate memorie difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'ari. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 1362 ss. c.c., i ricorrenti deducono che compito del giudice nel presente giudizio è quello di stabilire se in presenza della clausola di tacito rinnovo la successione dei rapporti rinnovatisi per effetto della clausola di tacito rinnovo debba ritenersi riferibile ad un unico contratto o costituisca invece una successione di contratti di durata determinata, costituenti rinnovi del contratto stipulato tra le parti in data 2 gennaio 1985, con applicazione nel caso in esame del regime della prescrizione quinquennale del credito relativo ai corrispettivi del contratto di trasporto, di cui all'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993, convertito in l. n. 162 del 1993. Secondo i ricorrenti è indubbio che in forza dei criteri interpretativi contenuti negli artt. 1362 ss. c.c. il giudice debba fare riferimento innanzitutto alla volontà delle parti, alla cui autonomia è rimessa la facoltà di determinare la durata del contratto, non essendovi ostacoli a che la volontà delle parti, relativamente alla durata del contratto, possa scegliere tra l'ipotesi di un unico contratto di lunga durata e l'ipotesi di una successione nel tempo di contratti di breve durata;
fuori luogo è la ricerca dell'esistenza della novazione soggettiva od oggettiva per giustificare la tesi della successione dei contratti, in quanto nel sistema del codice civile la novazione rientra tra le modalità della estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento, ma nulla impedisce che le parti possano indicare il termine finale del rapporto contrattuale come modo di estinzione dell'obbligazione, ne' può sostenersi che, nell'ipotesi della clausola di tacito rinnovo, la successione dei rapporti sia riferibile ad un unico contratto, perché la volontà contrattuale, attraverso la scelta del tacito rinnovo, si è sicuramente pronunciata nel senso della successione del contratto;
la trasformazione del contratto a termine con la clausola del tacito rinnovo in contratto a tempo indeterminato richiede una espressa disposizione normativa in tal senso, non esistendo un principio giuridico di carattere generale che preveda la trasformazione in contratto di durata indeterminata del contratto a termine con la clausola di tacito rinnovo, e pertanto, in assenza di una normativa specifica nel caso di contratto a termine con clausola di tacito rinnovo, il mancato tempestivo esercizio della disdetta del contratto ha come conseguenza, come nella specie, la successione di una pluralità di contratti autonomi nel tempo, con l'applicazione del regime della prescrizione quinquennale del credito relativo ai corrispettivi del contratto di trasporto, di cui alla richiamata normativa del 1993. Osserva pregiudizialmente la Corte che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c., sollevata dalla controricorrente, in relazione alla mancanza nell'epigrafe del ricorso della indicazione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Invero il ricorso per cassazione non è viziato da difetto di indicazione della sentenza impugnata allorché questa, pur non essendo oggetto di specifica menzione - nella specie in relazione al giudice che ha emesso la predetta sentenza -, sia comunque individuabile dalla controparte senza possibilità di equivoci attraverso l'esame del contesto del ricorso stesso (Cass. 6 giugno 1994 n. 5472), risultando dal ricorso che detta sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Bergamo (v. premessa dei motivi del ricorso a pag. 3) Ciò detto, osserva la Corte che il ricorso è infondato. È pacifico in punto di fatto che il rapporto contrattuale di trasporto fu instaurato dalle parti e disciplinato dalla scrittura privata 2 gennaio 1985, contenente la clausola di tacito rinnovo, scrittura privata stipulata in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa sulla prescrizione del corrispettivo del contrattò di trasporto.
Del pari pacifico è poi che il rapporto è intercorso tra le parti nel periodo compreso dal 1985 al 1995, come dedotto dai ricorrenti (pag. 3) e non contestato da controparte, che deduce che i ricorrenti Di AR chiedono infatti le differenze di prezzo per i trasporti relativi agli anni 1992-1993-1994-1995, pagati, a detta degli stessi, non secondo la tariffa obbligatoria prevista dal D.M. 18.11.1982 (v. pag. 1 controricorso).
Del pari pacifico è che la richiamata normativa del 1993, relativa alla prescrizione quinquennale, non si applichi ai contratti ad essa anteriori, come risulta dalla sentenza del Tribunale del Bergamo e dalle stesse, testè richiamate, richieste dei ricorrenti, relative alle differenze di prezzo per i trasporti relativi agli anni dal 1992 al 1995.
I giudici del merito (ET e Tribunale) hanno sostanzialmente ritenuto l'unicità del contratto (v. pag 4 sentenza impugnata) sulla base della considerazione che nei successivi rinnovi dell'originario contratto non sarebbero risultate variazioni ne' soggettive ne' oggettive del rapporto contrattuale in esso regolamentato ed il consenso originariamente prestato sarebbe stato confermato dalla volontà delle parti non su un diverso contenuto sinallagmatico, bensì su quello originario, già concretamente e definitivamente concordato. Ad avviso del Tribunale l'unicità del contratto sarebbe stato riconosciuta dai ricorrenti nello stesso atto di appello, nella parte in cui si affermerebbe contraddittoriamente che "si costituiva un nuovo contratto sia pure alle condizioni iniziali", non esplicitandosi, tra l'altro, la causa di questo invocato esistente nuovo contratto.
Dette argomentazioni del Tribunale possono essere in linea di massima condivise, pur dovendosi escludere la rilevanza di talune di esse, come viene dedotto dai ricorrenti in relazione alla mancanza di novazione soggettiva ed oggettiva, che non costituisce prova dell'unicità del contratto. Invero la novazione soggettiva od oggettiva evidenzia l'estinzione delle obbligazioni derivanti da precedente contratto - in modo diverso dall'adempimento - (artt. 1230 ss. c.c.), ma non interferisce con la possibilità che le parti possano indicare, come nella specie, il termine finale del rapporto contrattuale - salvo rinnovo tacito - come modo di estinzione dell'obbligazione.
Ed il tacito rinnovo può esprimere la volontà contrattuale della successione del nuovo contratto, anche se il contenuto sinallagmatico del nuovo contratto sia identico a quello del precedente contratto, in quanto la causa del nuovo contratto può ben confermare quella del contratto originario. Osserva tuttavia la Corte che, pur non potendosi contestare la possibilità di una interpretazione contrattuale conforme a quella sostenuta dai ricorrenti, trattandosi di interpretazione di patti contrattuali intervenuti tra le parti, la ricerca della comune volontà delle parti - alla quale queste fanno entrambe riferimento - non può prescindere dall'esame della correttezza o meno dell'interpretazione del contratto data dal giudice del merito, e sostanzialmente dalla fondatezza o meno delle censure mosse dai ricorrenti alla interpretazione del giudice territoriale.
Ed al riguardo deve osservarsi che da una parte il giudice del merito ha fornito una motivazione congrua e logica dell'interpretazione della volontà contrattuale quale diretta a costituire un unico contratto, e dall'altra che le censure mosse da ricorrenti si risolvono in effetti non in una critica alla irragionevolezza dell'interpretazione data da controparte, bensì nella prospettazione di una diversa interpretazione della volontà contrattuale, diretta cioè a costituire una pluralità di contratti, basata fondamentalmente sulla individuazione della volontà delle parti di costituire una successione di contratti a termine.
Così stando le cose, ritiene la Corte di non poter prescindere dall'interpretazione del contratto data dal giudice nel merito, nel senso che le parti vollero un unico contratto, sostanzialmente senza una scadenza prefissata, con la possibilità di uno scioglimento consensuale a cadenze trimestrali, mediante intimazione di disdetta. Sintomatiche di tale volontà delle parti sono le vicende stesse del contratto, e quindi anche il comportamento complessivo delle parti nell'esecuzione del contratto, che, come evidenziato dai giudici del merito, vollero "successivi rinnovi" dell'originario contratto senza apportare alcuna variazione del rapporto contrattuale regolamentato in detto originario contratto, e la volontà delle parti ebbe sempre a confermare l'originario contenuto sinallagmatico del contratto. Se dunque la ricerca della comune volontà dei contraenti, individuata nella volontà di porre in essere un unico contratto, configurando un tipo di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, è sindacabile in cassazione solo per difetto di motivazione (v. ex plurimis Cass. 18 marzo 1995 n. 3205), deve in definitiva escludersi che vi sia stata da parte dei ricorrenti una puntuale indicazione della violazione di regole interpretative del contratto, ma la prospettazione della successione dei contratti, basata fondamentalmente su una interpretazione strettamente limitata al senso letterale delle parole (contratto di durata trimestrale tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta).
È peraltro regola fondamentale nell'interpretazione del contratto, quella fissata nell'art. 1362 c.c., indicata nella rubrica quale intenzione dei contraenti, e che testualmente indica che nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti "e non limitarsi al senso letterale delle parole" e che, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (che nella specie, si ribadisce, è stato individuato in una successione di "rinnovi" contrattuali di complessiva durata decennale, senza alcuna modifica del rapporto sinallagmatico tra le parti, nell'interpretazione dei giudici del merito).
Deve in conclusione ritenersi che l'interpretazione del contratto è stata condotta dai predetti giudici sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass. 9 luglio 1994 n. 6484; Cass. 30 maggio 1995 n. 6050). Essendosi il Tribunale attenuto a detto principio di diritto nella interpretazione della comune volontà dei contraenti, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003