Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 gennaio 1994
Art. 3. Dichiarazione di volonta' 1. La dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c) certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza.
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 2, comma 2. - Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione".
"Art. 4. - 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1994
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