Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572
Articolo 7Articolo 9
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19 gennaio 1994
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30 marzo 2001
Art. 8. Rinuncia alla cittadinanza 1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)) .
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b) certificato di cittadinanza italiana; c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera; d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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