Articolo 5 del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 settembre 1912
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Versione
19 gennaio 1994
Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 1993, N. 572))
Entrata in vigore il 19 gennaio 1994
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