2. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. Se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita' riscontrati. Con il regolamento di cui al comma 4, l'Autorita' individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il parere puo' essere emesso. Il parere e' trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a trenta giorni dalla trasmissione, l'Autorita' puo' presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .
4. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi o le tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase esecutiva, con riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti.