Articolo 131 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Articolo 131. Servizi sostitutivi di mensa 1. L'attivita' di emissione di buoni pasto ha per scopo l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.
2. L'affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente articolo e' riservato a societa' di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell' articolo 2409-bis del codice civile .
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attivita', redatta dai rappresentanti legali della societa' e trasmessa, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' se a cio' autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.
5. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra cui:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi' ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica e' garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, e' sufficiente l'assunzione, da parte dell'operatore economico, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore nominale.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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