2. Quando e' richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non puo' superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati e' facolta' della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva e' pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
4-bis. ((Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.))