Articolo 147 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 146Articolo 148
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Articolo 147.

Elettricita'.

1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita':
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b) di alimentazione di tali reti con l'elettricita', ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
2-bis. ((Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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