Articolo 147.
Elettricita'.
1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita':
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b) di alimentazione di tali reti con l'elettricita', ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
2-bis. ((Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.))
Elettricita'.
1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita':
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b) di alimentazione di tali reti con l'elettricita', ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
2-bis. ((Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.))