Articolo 229. Entrata in vigore 1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
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Avvertenza:
Il presente decreto e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 13 aprile 2023, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
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Avvertenza:
Il presente decreto e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 13 aprile 2023, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .