Articolo 229 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 228
Versione
1 aprile 2023
>
Versione
28 dicembre 2024
>
Versione
19 aprile 2025
Articolo 229. Entrata in vigore 1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
__________

Avvertenza:
Il presente decreto e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 13 aprile 2023, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente