Articolo 224 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Articolo 224. Disposizioni ulteriori 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice.
2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , si applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 . »; b) l'articolo 2-bis e' abrogato; c) all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: " «e fino alla data del 30 giugno 2023» " sono soppresse. 3. All'articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, puo' essere presieduta dal responsabile unico del procedimento; ». 4. L' articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , e' sostituito dal seguente:
« Art. 37 - (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall' articolo 28 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 .
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , limitatamente alla parte lavori. ». 5. All' articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , le parole: « all' articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « all' articolo 37 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 ». 6. All'articolo 95, comma 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « purche' non rivesta la qualita' di mandataria e » sono soppresse. 7. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri di cui al presente codice nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.
8. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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