Articolo 211 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 210Articolo 212
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1 aprile 2023
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28 dicembre 2024
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19 aprile 2025
Articolo 211. Accordo bonario per i servizi e le forniture 1. Le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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