Articolo 113 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 120Articolo 114
Versione
1 aprile 2023
>
Versione
28 dicembre 2024
>
Versione
19 aprile 2025
Articolo 113. Requisiti per l'esecuzione dell'appalto 1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente