Articolo 1 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796
Articolo 2
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11 novembre 1925
Art. 1.


In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana.

La presentazione di istanze, atti, ricorsi e scritture in genere compilati in lingua diversa dalla italiana, si ha come non avvenuta, e non giova neppure a impedire la decorrenza dei termini.

I verbali, le perizie, le requisitorie, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che comunque abbiano attinenza alla giustizia civile e penale redatti in lingua diversa dalla italiana, sono nulli.

Non saranno iscritti nelle liste dei giurati coloro che non sono in grado di comprendere l'italiano.

Entrata in vigore il 11 novembre 1925
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