Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15204 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPRA M5204/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN AZIONE Oggetto SEZIO L ORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 6293/01 - Cron. 30860 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 08/04/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CH AR IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO POLCHI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro .. HODHOD GAMAL SHAABAN;
- intimato la sentenza n. 222/00 del Tribunale di avverso CIVITAVECCHIA, depositata il 02/03/00 R.G.N. 2003 1198/98; 2047 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15.3.1990 al Pretore di Civitavecchia Hodhod Gamal Shaaban, già dipendente di RI CO nel cui ristorante aveva lavorato in qualità di cuoco unico (terzo livello ai sensi del ccnl del settore) dal 17.6.1989 al 18.10.1989, chiedeva la condanna della predetta al pagamento della somma di £. 12.325.476 a titolo di compensi per lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, dei mancati riposi, dei ratei di 13ma e 14ma, del t.f.r. e dell'indennità di mancato preeavviso. Costituitasi la convenuta, la quale contestava totalmente la pretesa dell'attore, il Pretore adito respingeva la domanda con sentenza dell' 8.7.1993. Proposto appello da parte del lavoratore, resistente la convenuta, il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 9.12.1994 riformava la decisione pretorile, condannando l'appellata al pagamento, in favore del lavoratore, della minore somma di £. 10.955.349, oltre accessori per i titoli di cui al precedente giudizio, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Su ricorso per cassazione proposto dalla CO per violazione dell'art. 82 c.2 r.d. 22.1.1934, n.37, nonché degli artt. 330, 160 e 291 c.p.c., questa Corte, con sentenza del 6.7.1998, n. 6564 condivideva la doglianza secondo cui il Tribunale aveva pronunziato la condanna della datrice di lavoro senza rilevare la nullità della notificazione del ricorso in appello, essendole stato notificato detto ricorso presso la cancelleria del giudice ad quem e non presso la cancelleria del giudice a quo, e presso procuratore diverso da quello costituito. Conseguentemente, questa Corte cassava la sentenza e rinviava allo stesso Tribunale di Civitavecchia perché provvedesse ad assegnare nuovo termine per la notificazione del ricorso d'appello. Riassunta la causa da parte della CO, e costituitosi nuovamente il contraddittorio, quest'ultimo Tribunale, con sentenza del 2.3.2000 accoglieva 3 parzialmente l'appello rivalutando i riscontri probatori già acquisiti dal Pretore in primo grado, in base ai quali la domanda del lavoratore poteva dirsi fondata con riferimento all'indennità per ferie non godute, per lavoro straordinario, per ratei di 13ma c 14ma, indennità per riposi settimanali e festività lavorate, nonché ancora, t.f.r.. Nulla veniva invece riconosciuto per indennità di mancato preavviso, non essendo provato il recesso ad nutum della datrice di lavoro Per la cassazione di questa sentenza la CO propone ricorso articolato in due motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta la ricorrente che la sentenza di appello ricalca pedissequamente la decisione resa nel corso del procedimento di primo grado nel quale essa era rimasta contumace, senza tener conto delle sue argomentazioni rese per la prima volta in appello. In termini del tutto illogici, inoltre, il Tribunale di Civitavecchia aveva negato attendibilità a due testi (TI SE e OZ) sol perché, all'epoca, erano rispettivamente, consulente contabile dell'azienda e convivente con la parte datoriale, mentre, d'altra parte, nessuna valutazione era stata fatta dallo stesso Giudice in ordine alla posizione dei testi addotti dal lavoratore, suoi colleghi di lavoro o compatrioti. Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizi di motivazione - la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver essa omesso di valutare documenti da essa stessa prodotti in causa: in particolare una ricevuta per £. 600.000 versate al lavoratore per il lavoro prestato per 12 gg. di luglio nonché una matrice di un assegno attestante il versamento di £.
3.100.000 comprensiva del t.f.r. 4 Nessuno dei due motivi può essere accolto essendo privi di fondamento e, in buona parte, inammissibili, risolvendosi in sostanza, in censure aventi ad oggetto valutazioni di merito compiute dal Giudice del gravame in ordine alle risultanze istruttorie. In particolare, non può costituire oggetto di censura il fatto che la sentenza di appello ricalchi le motivazioni già espresse dalla precedente sentenza del 9.12.1994 dello stesso Tribunale di Civitavecchia, se si considera che detta sentenza non fu cassata per il contenuto decisorio, ma soltanto per un vizio estrinseco riguardante l'irritualità della notifica dell'atto di appello. Alla stessa stregua non può contestarsi la logicità nè la razionalità del convincimento espresso dal Giudice di appello - all'esito di una particolareggiata disamina delle deposizioni testimoniali (riguardanti in particolare la durata oraria e settimanale del lavoro prestato dall'appellante) - in ordine sia allo svolgimento di lavoro straordinario, sia alla mancata fruizione dei riposi settimanali, convincimento fondato anche sul dato di comune esperienza che trattavasi di attività svolta all'interno di una struttura alberghiera in un luogo e in un periodo (dal giugno all'ottobre) ad alta densità turistico-balneare. Quanto poi all'attendibilità delle deposizioni raccolte, nonché al peso probatorio della documentazione raccolta nel giudizio di merito, trattasi di apprezzamenti che restano riservati al giudice del merito e che possono essere messi in discussione in questa sede di legittimità soltanto in presenza di precisi e ben identificati elementi di fatto i quali, in quanto ignorati dal medesimo Giudice, avrebbero avuto un peso decisivo in una decisione di segno in tutto o in parte contrario a quello assunto dalla sentenza impugnata: condizione, questa, che non può dirsi verificata nel caso di specie, anche per la carenza, nel ricorso, di indicazioni puntuali del contenuto testuale dei documenti dei quali si lamenta l'omesso esame. 5 Da quanto precede ritiene questa Corte di non poter accogliere il ricorso, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per lespese. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Th WCARCELLIERE Depositato in Cancelleria M E 0901-0-07T R P U S IL CANCELLIERE