Articolo 54 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 53Articolo 55
Versione
14 maggio 1950
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Versione
1 gennaio 2005
Art. 54.
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie).

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite ((a norma del titolo II e del presente titolo)) devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.
Non e' consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei precedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle societa' di assicurazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2005
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