Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 dicembre 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 dicembre 1998 |
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Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Palmi, sentenza 04/12/2025, n. 1179Provvedimento: N. R.G. 2795/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2795/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. SIMONETTA CATERINA; Parte_1 -ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO COSIMO; CP_1 -resistente- CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 *** RAGIONI DELLA DECISIONE …Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/11/2024, n. 9215Provvedimento: Pubblicato il 18/11/2024 N. 09215/2024REG.PROV.COLL. N. 04721/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4721 del 2024, proposto da Italsoccorso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9632441DC3, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro RO LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, …Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 17/07/2025, n. 14166Provvedimento: Pubblicato il 17/07/2025 N. 14166/2025 REG.PROV.COLL. N. 11449/2024 REG.RIC. N. 11926/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11449 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro RO LE, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
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- 4. Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1470Provvedimento: N. R.G. 14890/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale civile di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14890/2022 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita PARMENTOLA Parte_1 P.IVA_1 ATTORE OPPONENTE contro C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicodemo IERITANO Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO OPPOSTO CONCLUSIONI Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis …Leggi di più...
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- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 10/06/2025, n. 141Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA composta dai seguenti magistrati: dott. Alberto Mingarelli Presidente dott.ssa Rossana De Corato Consigliere dott. Giovanni Natali Primo Referendario, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi iscritti ai nn. 37769, 37770, 37771, 37772 e 37773 del registro di Segreteria, sui conti giudiziali nn. 18014, 18004, 17997, 17991 e 17113 resi dalla ditta individuale TA di IU ER in qualità di concessionario del servizio di rimozione forzata e custodia dei veicoli del Comune di Bisceglie (BAT) per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all' articolo 354, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , come modificato dall' articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 , sono individuate come segue:
A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:
a) diritto di chiamata L./km 20.000 b) operazioni connesse al carico ed
allo scarico del veicolo L./km 30.000 c) indennita' chilometrica
(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento
e, quindi, al luogo di deposito) L./km 4.300 B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:
a) diritto di chiamata L./km 25.000 b) operazioni connesse al carico ed
allo scarico del veicolo L./km 50.000 c) indennita' chilometrica
(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento
e, quindi, al luogo di deposito) L./km 5.000 C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:
si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
2. E' data facolta', agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuizione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densita' di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 354, commi 1 e 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992), come modificato dall'art. 199 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996), e' il seguente:
"Art. 354 (Concessione del serivizio di rimozione e veicoli ad esso addetti). - 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del presente regolamento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) eta' non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione;
f) non esssere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall' art. 2043 del codice civile per un massimale che verra' determinato con il disciplinare di cui al comma 2.
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'art. 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 354, comma 1, del sopra citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , si veda nelle note alle premesse. - Articolo 2Art. 2. 1. Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresi' dei seguenti parametri di differenziazione:
a) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di piu' veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennita' chilometrica, pevisti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) dell'articolo 1, comma 1, devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
b) orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;
c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso e' consentita, al sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 , come modificato dall' articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996 , previo pagamento di tutte le operazioni gia' eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
2. Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarnente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessita', nulla e' dovuto dai proprietari degli stessi.
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 397, comma 2, del gia' citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' il seguente:
"2. Il trasferimento dei veicoli dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito e' effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio e' stato concesso ai sensi dell'art. 159, comma 2, del codice, e dell'art.
354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'art.
12. L'organo di polizia precedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta". - Articolo 3Art. 3. 1. Le tariffe di cui all'articolo 1 sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all' articolo 397, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 , come modificato dall' articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996 , in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 397, comma 4, del piu' volte citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' il seguente:
"4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode".