Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 agosto 2007
Art. 2. Campo di applicazione 1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
2. L'applicazione del presente regolamento e' esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del gia' citato decreto legislativo n. 209 del 2005 :
«Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione, contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.».
Entrata in vigore il 17 agosto 2007
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