Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 maggio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 agosto 2026 |
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- 1. cartolarizzazionihttps://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Applicabilità delle disposizioni FATCA alle SPV ex L. 130/1999 Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), è una normativa il cui obiettivo è lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra l'IRS... Pubblicato
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- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: MB ZU TO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza …Leggi di più...
- raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
- applicabilità·
- esclusione·
- banche e istituti di credito o risparmio
Versioni del testo
- Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". - Art. 2. Programma dell'operazione 1. I titoli di cui all'articolo I sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 , recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2 La societa' cessionaria o la societa' emittente i titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa' cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa' cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche' l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la societa' cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.
Note all' art. 2:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ".
- Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell' art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ". - Art. 3. Societa' per la cartolarizzazione dei crediti 1. La societa' cessionaria, o la societa' emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
3. Alla societa' cessionaria e alla societa' emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste daltitolo VIII dello stesso testo unico.
Nota all'art. 3:
- Si ritiene utile, per opportuna conoscenza, riportare il testo delle disposizioni contenute nel titolo V del citato decreto legislativo n. 385/1993 , ad esclusione dell'art. 106, commi 2 e 3, lettere b) e c) e nel titolo VIII dello stesso provvedimento:
"Titolo V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC:
2. (Omissis).
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) (omissis);
c) (omissis);
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.
Art.107. (Si veda nelle note all'art. 2).
Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti).
- 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell' art. 2377 del codice civile , se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 109 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vengono determinati i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.
Art. 110 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne da' comunicazione all'intermediario finanziario nonche' all'UIC ovvero, se e' iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione e' impugnabile, a norma dell' art. 2377 del codice civile , se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 111 (Cancellazione dall'elenco generale). - 1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di proporre la cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'.
5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'art. 107, comma 6.
Art. 112 (Comunicazioni del collegio sindacale). - 1.
I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). - 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', l'art. 109.
Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.
3. La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni".
"Titolo VIII
SANZIONI
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario
Art. 130 (Abusiva attivita' di raccolta del risparmio). - 1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Art. 131 (Abusiva attivita' bancaria). - 1.
Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
Art. 133 (Abuso di denominazione bancaria). - 1.
L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole ''banca'', ''banco'', ''credito'', ''risparmio'' ovvero di altre parole o locuazioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa pena si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107.
Capo II
Attivita' di vigilanza
Art. 134 (Tutela dell'attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria). - 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre societa' comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Capo III
Banche e gruppi bancari
Art. 135 (Reati societari). - 1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.
Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita' previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punita con le pene stabilite dall' art. 2624, primo comma, del codice civile .
Art. 137 (Mendacio e falso interno bancario). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonche' i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
Art. 138 (Aggiotaggio bancario). - 1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall' art. 501 del codice penale . Restano fermi l' art. 501 del codice penale , l' art. 2628 del codice civile e l' art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157 .
Capo IV
Partecipazione al capitale
Art. 139 (Partecipazione al capitale di banche e di societa' finanziarie capogruppo). - 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art. 19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2, fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie capogruppo.
Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari). - 1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3, e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni.
Capo V
Altre sanzioni
Art. 141 (False comunicazioni relative a intermediari finanziari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, per le comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.
Art. 142 (Requisiti di onorabilita' degli esponenti di intermediari finanziari). - Omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.
Art. 143 (Emissione di valori mobiliari). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 129, commi 2 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla meta' del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie).
- 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).
Capo VI
Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative
Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
5. La corte di appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonche' consentire l'audizione, anche personale, delle parti.
6. Il giudizio della corte di appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
7. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul bollettino previsto dall'art. 8.
8. L'esecuzione delle sanzioni previste dall'art. 144, ivi compresa l'eventuale iscrizione a ruolo e le connesse incombenze, anche di tipo coattivo, ha luogo a cura delle direzioni regionali delle entrate del Ministero delle finanze competenti per territorio.
9. Le banche, le societa' e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.
10. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".