Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 maggio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 aprile 2026 |
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Hai un conto all'estero o stai pensando di aprirlo, e ti chiedi se l'Agenzia delle Entrate può scoprirlo, come avvengono i controlli internazionali e quali sono i rischi fiscali? Vuoi sapere cosa sia davvero il Common Reporting Standard (CRS) e se può coinvolgere anche te? Il Common Reporting Standard è il sistema di scambio automatico di informazioni finanziarie tra Paesi, creato per combattere l'evasione fiscale. Oggi le autorità fiscali sanno dove tieni i tuoi soldi, anche se non lo hai mai comunicato. E il Fisco italiano riceve ogni anno i dati da decine di giurisdizioni estere. Cos'è il Common Reporting Standard (CRS)? – È un accordo multilaterale tra oltre 100 Paesi (tra cui …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: MB ZU TO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza …Leggi di più...
- raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
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- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6417Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 3711/2021 All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:50 Presidente Dott. LB TI Consigliere Relatore Dott. GI RO Consigliere Dott. Domenica Capezzera Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa Appellante/i Parte_1 Avv. FORTE BRUNO Avv. Cuozzo presente in sostituzione Parte_2 Avv. FORTE BRUNO Appellato/i CP_1 Avv. ROMEO CHRISTIAN Avv. Parisi presente in sostituzione Avv. DAMINELLI SIMONA Avv. PESENTI MARCO Avv. TOFFOLETTO ALBERTO Avv. LETTENMAYER FLORA CP_2 Avv. CIPOLLA LUCIANA CP_3 Avv. FERRI LUCIA Avv. Nebuloso presente in …Leggi di più...
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- 3. Trib. Avezzano, sentenza 28/04/2025, n. 214Provvedimento: Proc. n. 1320/2023 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 1320 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 - all'esito della celebrazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 23 aprile 2025 – promossa da: c.f.: , residente in [...] C.F._1 Palanza n. 35, rappresentato e difeso dall' Avv. Paolo DI GRAVIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano (AQ), alla Via Benedetto Croce n. 4 ATTORE …Leggi di più...
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- 4. Trib. Ivrea, sentenza 31/03/2025, n. 486Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 56/2024 degli Affari Contenziosi Civili promossa da: c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1 20.09.1971; , c.f. , nata a [...], il CP_1 C.F._2 23.8.1938; entrambe residenti in [...]; rappresentate e difese dall'avv. Genny Quercia e dall'avv. l'avv. Alberto Bargoni, elettivamente domiciliate in Torino, Corso Rodolfo Montevecchio n. 58 ATTRICI contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2 sede legale in …Leggi di più...
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- 5. Trib. Roma, sentenza 20/09/2024, n. 14332Provvedimento: N. R.G. 8177/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA NONA SEZIONE CIVILE Il Giudice, in persona della dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 8177/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: (C. F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e Parte_2 ( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Ingegnoli, 15 rappresentati e difesi dall'Abogado Raffaele Gambardella, C.F.: il quale dichiara di agire d'intesa ex art. 8 DLGS 96/01 con l'Avv. C.F._3 Simona Spiniello, CF: , ed elettivamente domiciliato presso il suo …Leggi di più...
- art. 58 T.U.B.·
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Versioni del testo
- Titolo I : Cartolarizzazione dei crediti
- Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' di cartolarizzazione.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all' articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione.
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che agisce in nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell' articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»". - Art. 2. Programma dell'operazione 1. I titoli di cui all'articolo I sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 , recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2 La societa' cessionaria o la societa' emittente i titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa' cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa' cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche' l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la societa' cessionaria.
i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell' articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi requisiti.
6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.
((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 22, comma 11) che in deroga al comma 6 del presente articolo "la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999 ." --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 351 , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 , ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6." --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»".