Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502
Articolo 8Articolo 10
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16 febbraio 1999
Art. 9. Mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni del presente regolamento, nonche' quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 , non si applicano al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.
Nota all'art. 9:
- Per quanto concerne la legge 4 luglio 1967, n. 580 , vedi nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1999
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