Articolo 19 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Articolo 18Articolo 20
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27 marzo 2001
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7 luglio 2017
Art. 19. (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare.
Pareri facoltativi ed obbligatori) 1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12.
2. Il superamento del ((corso superiore di polizia economico-finanziaria)) , istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320 , e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.
(( 2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello. )) 3. Le commissioni di avanzamento hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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