Le pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste.
L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e indennita' da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n. 209 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G.
Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennita' dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall' art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 256 (in G.U. 1a s.s. 12/07/2006 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte."