Versione
24 aprile 2014
24 aprile 2014
Art. 22. Accertamento sanitario 1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalita' tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidita' riportata e della diminuzione della capacita' lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni.
2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all' articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.
Note all'art. 22:
- Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302 ,si veda nelle note all'art. 19.
- Si trascrive il testo dell' articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
"Art. 193. (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza) - 1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all' articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:
a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;
b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all' articolo 1895 e all' articolo 1896;
c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 ;
d) transito nell'impiego civile di cui all' articolo 930;
e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 .
2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate:
a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;
b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto;
c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.
3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.
5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.".
2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all' articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.
Note all'art. 22:
- Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302 ,si veda nelle note all'art. 19.
- Si trascrive il testo dell' articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
"Art. 193. (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza) - 1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all' articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:
a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;
b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all' articolo 1895 e all' articolo 1896;
c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 ;
d) transito nell'impiego civile di cui all' articolo 930;
e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 .
2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate:
a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;
b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto;
c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.
3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.
5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.".
Commentario • 1
- 1. Ristoro danno a vittime di usura: soluzioni e uso corretto risorseLetizia Miglio · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2025 · 1
1. Il ristoro del danno da lesioni personali. Iniziative adottate dall'Amministrazione, anche nell'ottica della Collaborazione istituzionale nella specifica delicata materia Le vittime di estorsione e di usura vivono spesso situazioni molto dolorose, nel corso di vicende delittuose, che comportano serie ripercussioni sulla salute psico-fisica, strettamente riconducibili agli eventi subiti. Per questa ragione, la vigente normativa prevede, in tali casi, la possibilità di ristoro del danno da lesioni personali. Tale tipologia di intervento è espressamente prevista dall'art. 3 della legge n.44/1999; il precedente art.1 dispone l'elargizione di “una somma di denaro a titolo di contributo al …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 04/07/2022, n. 623Provvedimento: […] DIRITTO 15. Ragioni di ordine logico e di sintesi della motivazione inducono a prendere in esame innanzitutto il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza sostanziale del provvedimento, e solo in seguito il primo motivo, con cui si denunciano vizi di procedura. 16. In particolare, con la seconda censura, si deduce: violazione ed erronea applicazione dell'art. 22 del DPR n. 60 del 2014. Secondo il ricorrente la normativa non richiederebbe, quale presupposto di accesso al beneficio, la “significativa” riduzione della capacità lavorativa e comunque la commissione medica sarebbe incorsa in errore nel ritenere che un'invalidità permanente del 4% non incida “significativamente” sulla capacità lavorativa. 17. Il motivo è fondato.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- legge n. 44 del 1999·
- motivazione del provvedimento·
- invalidità permanente·
- tutela della privacy·
- riduzione capacità lavorativa·
- art. 3 e 10-bis legge n. 241 del 1990·
- accesso al Fondo vittime estorsioni·
- spese processuali·
- art. 22 DPR n. 60 del 2014