Art. 51-bis. (Istituzione del ministero e attribuzioni) 1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ((ricerca scientifica, tecnologica e artistica)) e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all' articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all' articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.