Decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230

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  • 1Gestione straordinaria
    https://www.brocardi.it/

  • 2Gestione straordinaria, modalità di impiego del personale
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 20 maggio 2024

    Il Ministero dell'Interno ha pubblicato Circolare n. 51/2024, in materia di Impiego di personale ai sensi dell'art. 145 del Dlgs 267/2000 e smi – TUEL. L'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti i cui consigli sono stati sciolti, ai sensi dell'art. 143 del medesimo decreto legislativo, il Prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea in posizione di comando o distacco - di personale amministrativo e tecnico appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, anche in …

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  • 3T.U. Enti Locali: TITOLO VI
    https://www.studiocataldi.it/

    CONTROLLI TITOLO VI CONTROLLI CAPO I Controllo sugli atti Articolo 124 Pubblicazione delle deliberazioni 1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni. Articolo 125 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo 1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai …

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  • 4Sicurezza pubblica, sequestro beni, membro associazione mafiosaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2011

  • 5Circolare del 27/02/1998 n. 72 - Min. Finanze - Dip. Territorio Demanio Serv. II
    Min. Finanze · 27 febbraio 1998

    La legge 7 marzo 1996, n. 109 ha dettato una nuova disciplina in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. La citata legge n.109/1996, infatti, all\'art. 3, ha abrogato l\'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, ed ha introdotto, dopo l\'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, gli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies, innovando cosi\' totalmente la previgente disciplina. In particolare, le disposizioni contenute negli articoli 2-decies e 2-undecies della citata legge n.575 del 1965 hanno fissato una nuova …

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Giurisprudenza50

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  • 1Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 445
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da: 1) Giuseppe Lupo Presidente rel. 2) RoSSna Guzzo Consigliera 3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1699/2022 R.G., promoSS in grado di appello DA nata a [...] il giorno 06/07/1963, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Ferro; appellante CONTRO Controparte_1 , c.f.: ; [...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di Palermo; appellata In fatto e in diritto 1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data …
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    • art. 35 d.lgs. 159/2011·
    • art. 48 d.lgs. 159/2011·
    • compenso coadiutore ANBSC·
    • competenza giudice civile·
    • interessi di mora·
    • confisca beni criminalità organizzata·
    • contratto a prestazioni corrispettive·
    • spese di giudizio·
    • art. 127-ter c.p.c.

  • 2Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2025, n. 25606
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIMENZI SALVATORE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 24 gennaio 2025, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di Salvatore Chimenzi volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di approvazione del rendiconto di gestione della società Ares Immobililare di Chimenzi Francesco, oggi Ares Immobiliare di …
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    • inammissibilità ricorso·
    • art. 43 D.Lgs. n. 159/2011·
    • violazione di legge·
    • rendiconto di gestione·
    • art. 111 Costituzione·
    • spese processuali·
    • motivazione inesistente o apparente·
    • Cassa delle ammende·
    • amministrazione giudiziaria·
    • ricorso per cassazione

  • 3Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 692
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da: 1) Giuseppe Lupo Presidente rel. 2) Rossana Guzzo Consigliera 3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469/2022 R.G., promossa in grado di appello DA Parte_1 , c.f.: ; [...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di Palermo; appellante CONTRO nata a [...] il giorno 06/07/1963, c.f.: ; CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Ferro; appellata In fatto e in diritto 1. L' dei beni sequestrati e Parte_1 confiscati alla criminalità organizzata ( ) …
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    • coadiutore Agenzia beni confiscati·
    • compenso coadiutore·
    • compensazione spese processuali·
    • art. 38 d.lgs. 159/2011·
    • competenza giudice civile·
    • transazioni commerciali·
    • contratto a prestazioni corrispettive·
    • interessi di mora d.lgs. 231/2002

  • 4Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2682
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 2706 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa DA (avv. Cristiano Dolce Groebner); Parte_1 - ricorrente - CONTRO Controparte_1 [...] (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo); [...] - resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 29 febbraio 2024, il dott. Parte_1 - premesso che aveva prestato l'opera di Coadiutore della per [...] …
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    • confisca beni·
    • art. 42 D.lgs. 159/2011·
    • art. 2-octies l. n. 575/1965·
    • giurisdizione penale·
    • interessi legali·
    • D.P.R. 177/2015·
    • spese di lite·
    • art. 281-decies c.p.c.·
    • rivalutazione monetaria·
    • compenso amministratore giudiziario

  • 5Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2024, n. 1469
    Provvedimento: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Angela Giunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1874 /2009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, e vertente tra: (C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RETEZ FELICE DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PIAZZA GESUALDO MELACRINO' 89100 REGGIO CALABRIA , giusta procura in atti; - Attore – (C.F. ) in …
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    • art. 1672 cod. civ.·
    • confisca beni·
    • lavori extracontrattuali·
    • procedimento concorsuale·
    • riduzione del corrispettivo·
    • appalto lavori·
    • art. 2740 cod. civ.·
    • buona fede terzo creditore·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • art. 1657 cod. civ.·
    • competenza funzionale giudice penale·
    • impossibilità parziale della prestazione·
    • onere della prova·
    • art. 2462 cod. civ.
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. 1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , dopo l'articolo 2-quinquies e' inserito il seguente:
    "Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. ((Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416- bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore e' disposta dal presidente del tribunale)) . L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.
    2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell' art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni.
    3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, puo' essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.
    4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".
  • Articolo 2
    Art. 2. 1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , dopo l'articolo 2-sexies e' inserito il seguente:
    "Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non puo' stare in giudizio, ne' contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione ((, anche a tutela dei diritti di terzi,)) senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
    2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresi' segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
    3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacita', puo' in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.
    4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore".
  • Articolo 3
    Art. 3. 1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , dopo l'articolo 2-septies e' inserito il seguente:
    "Art. 2-octies - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.
    2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
    3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro e' revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
    4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-septies, nonche' il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
    5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.
    6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.
    7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore puo' proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.".