Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8192 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
O L 4 7 L 3 O . S E N E , C 1 E A 9 N P 6 O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 1 T 2 C S I I . G L D E U 9 R I dominale.8 192 /0 1 3 A G E D E 6 E 4 T IN . N gen. N° 6434/1999 T T E Udienza del 01. T S S I R E ( A Oggetto: impugna ne de bera ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE hon 18319 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere Dott. FRANCESCA TROMBETTA Consigliere e r i ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DI VIA PUGLISI BERTOLINO n. 21 di PALERMO, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Collina n. 36, presso l'avv. Gaetano Iacono, difeso dall'avv. Sergio Mango in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
FI.GE.CO. s.r.l. e EL VIVIANA intimati - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo in data 15 ottobre 1998. 408/01 6434:1999 Condominio Via Puglisi Bertolino n. 21 FLGE.CO. - 1 Udienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Antonio Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2 luglio 1997 la FI.GE.CO. s.r.l. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Palermo il Condominio di via Puglisi Bertolino n. 21 di detta città, esponendo che dall'aprile 1991 conduceva in locazione una unità immobiliare sita al primo piano dello stabile condominiale, corrispondente a 25,571 millesimi, e che dal novembre 1991, a causa di errori di calcolo nella ripartizione delle spese di riscaldamento, gli erano state richieste somme maggiori di quelle dovute, per un и н ammontare di £. 740.251. Egli aveva fatto presente l'errore all'amministratore, con raccomandate dell'11 dicembre 1996, del 13 gennaio 1997, del 5 febbraio 1997 e del 3 marzo 1997, ed aveva cominciato a pagare le quote effettivamente dovute, ma l'amministratore era rimasto inerte, per cui chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma da lui pagata in più, in quanto non dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni o comunque di restituzione di indebito. Alla prima udienza interveniva nel giudizio anche VI LI, occupante altra unità dello stesso edificio condominiale, corrispondente a 33,471 millesimi, la quale proponeva analoga domanda, adducendo errori di calcolo da parte dell'amministratore, il quale aveva richiesto e percepito la maggiore somma di £. 734.568 rispetto a quanto da lei effettivamente dovuto, per spese di riscaldamento. 6434/1999 Condominio Via Puglisi Bertolino n. 21/ FLGE.CO. - 1 Udienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 3 Il condominio, costituitosi, eccepiva preliminarmente l'invalidità della procura e l'inammissibilità della domanda proposta dalla FI.GE.CO., non risultando il nome della persona fisica che l'aveva conferita al difensore. Nel merito, premesso che l'intervenuta LI non aveva neppure precisato a quale titolo occupava l'immobile, deduceva che comunque l'oggetto del giudizio era materia condominiale e come tale riservata alla legittimazione attiva dei condomini. All'esito il giudice di pace, con sentenza in data 15 ottobre 1998. W condannava l'amministratore del condominio al pagamento delle somme richieste ha t rispettivamente dalla FI.GE.CO. e dalla LI, oltre alle spese giudiziali in favore di entrambi. Il giudicante, premesso che il convenuto non aveva contestato la fondatezza delle pretese creditorie della società attrice e della intervenuta, circa la prima eccezione sollevata dal condominio rilevava che dal certificato prodotto dall'attrice. rilasciato dalla Camera di Commercio il 26 giugno 1997, risultava che Presidente della FI.GE.CO. era, sin da prima della notifica dell'atto di citazione, ER Lannino, cioè la persona che aveva rilasciato la procura alle liti. indipendentemente dalla leggibilità della sottoscrizione autenticata dal difensore. Peraltro, poiché la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro delle società commerciali e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, il convenuto avrebbe potuto accertarsi dei poteri rappresentativi del presidente della società attrice consultando i relativi registri. 6434:1999 Condominio Via Puglisi Bertolino n. 21: FLGE.CO. Udienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. In ordine alla seconda questione il giudicante rilevava che l'oggetto delle domande proposte dall'attrice e dalla LI aveva natura prettamente obbligatoria, vertendo su crediti scaturenti da errori nei conteggi sulle quote millesimali per spese di gasolio per il riscaldamento centralizzato, che a norma dell'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono interamente a carico del conduttore. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il condominio, in base a due motivi di ricorso con i quali ha riproposto le due questioni sollevate dinanzi al giudice di pace, mentre gli intimati FI.GE.CO e LI non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 125 2° comma c.p.c., il condominio ricorrente evidenzia che la procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado risultava conferita "nella...qualità di amministratore della FL.GE.CO. s.r.l." da soggetto non identificabile, poiché la sua firma era illegibile, anche se apposta sulla dicitura "FI.GE.CO. Finanziaria Gestioni Commerciali S.r.l. il Presidente", ma del quale non erano indicate le generalità neppure nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio. Ciò determinava, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Cassazione la nullità della procura, che non poteva ritenersi superata dalla produzione di un certificato della Camera di Commercio che determinava solo maggiore confusione. poiché attestava l'attribuzione di firma sociale e rappresentanza legale a tale “Lannino ER, Presidente". senza specificare di cosa, nominato il 29 aprile 1996. In ogni caso, secondo il ricorrente, anche se al Presidente del consiglio di amministrazione di 6434/1999 Condominio Via Puglisi Bertolino n. 21; FL.GE.CO. +7 Udienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 5 una società di capitali sono di norma conferiti i poteri di rappresentanza della società. tali poteri trovano la loro fonte nello statuto ovvero. più spesso, in una delibera del consiglio di amministratore, che non risultava documentata. Il motivo non è fondato. Il ricorrente si rifà infatti a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la procura alle liti. conferita da una persona giuridica e sottoscritta con grafia illeggibile da una persona qualificatasi quale legale rappresentante, senza che il suo nominativo risulti né dal testo della procura né dalla intestazione del ricorso, è invalida, poiché non consente di verificare se il sottoscrittore, non identificabile. abbia effettivamente la rappresentanza del soggetto che sta in giudizio. Tuttavia la giurisprudenza ha anche chiarito che qualora nel corso del giudizio - o, se trattasi di ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c. venga idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento della procura. il riferimento della qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica, tale invalidità non sussiste (vedasi: Cass. Sez. un.. 5 febbraio 1994 n. 1167; Sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1597, ecc.). Nella specie il giudice di pace ha dato atto che la FL.GE.CO. aveva prodotto nel corso del giudizio un certificato della Camera di Commercio del 26 giugno 1997 (rilasciato quindi prima della notifica dell'atto di citazione) dal quale risultava che presidente di detta società era tale ER Lannino, precisando che costui era la persona che aveva rilasciato la procura al difensore. Tanto era sufficiente, secondo il giudicante, alla individuazione della persona fisica fornita dei poteri di rappresentanza legale della società, per cui non sussisteva la denunciata invalidità della procura. Tale corretta motivazione non viene in alcun 6434/1999 Condominio Via Puglisi Bertolino n. 21. FLGE.CO. Udienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 6 modo invalidata dalle argomentazioni del ricorrente sul punto. Non si può pretendere infatti che una società che agisce in giudizio indichi minuziosamente quali sono i poteri della persona che ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione, né che specifichi in quali circostanze essa sia stata nominata, né che produca una copia dello statuto. I poteri del presidente, ed ogni altra eventuale notizia sulle vicende di una società di capitali possono essere infatti verificati presso la Cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede la società. Con il successivo motivo il condominio denunzia la violazione e falsa м applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e а l'omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che per consolidato insegnamento giurisprudenziale le norme della suddetta legge, pur conferendo al conduttore il diritto di partecipare, quale sostituto del locatore, all'assemblea condominiale in materia di spese di riscaldamento, si riferiscono tuttavia solo ai rapporti tra locatore e conduttore, mentre il condominio, essendo privo di un'azione diretta nei confronti del conduttore, può rivolgersi solo ai condomini per il rimborso delle spese condominiali. Argomentando a contrario, secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi che il conduttore possa rivolgersi solo al locatore per ottenere il rimborso di spese condominiali che ritenga di avere pagato indebitamente. Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, poiché denuncia violazione di norme di diritto non processuali nel ricorso avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata in una controversia di valore non superiore a due milioni di lire, come tale, quindi, decisa secondo equità (art. 113 c.p.c.). Come chiarito da Cass. sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716, e poi da tante altre decisioni di 6434/1999 Condominio Via Puglisi Bertolino n. 21 FL.GE.CO. - 1 Udienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 7 questa Suprema Corte, infatti, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto al rispetto delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché di quelle processuali, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. Nella specie il ricorrente, oltre alla denuncia di violazione di norme ordinarie, ha denunziato anche il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, ma trattasi di un vizio non ravvisabile in concreto, poiché il giudice di pace ha motivato la decisione adeguatamente, con dovizia di argomentazioni. per cui anche sotto tale profilo il motivo non risulta accoglibile. L'infondatezza o inammissibilità di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2001. 12 Ugo ogroHis ggio est, CANCELLERIA IL CANCELLIERE 01 2001. Francesco NI 1 IN C DEPOSITATO E R GILL IE LL E 8 C a 1 N A 6434/1999 Condominio Via Puglisi Bertolino n. 21 FL.GE.CO. – 1 m C o IL R Udienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. @