Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di pornografia minorile, la sussistenza del reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, cod. pen. deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di file sharing che comportino nella rete internet l'acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell'agente di divulgare tale materiale. (Fattispecie in cui la coscienza e volontà di divulgazione è stata desunta dalla condivisione per lunghissimo periodo dei files scaricati e dal loro effettivo scaricamento da parte di altri utenti).
Commentari • 2
- 1. Condividere cartella dropbox è divulgazione di materiale pedopornografico (Cass. 14353/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2018
Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale, appunto, pedopornografico. Il reato di pornografia minorile commessa per via telematica è integrato già dall'immissione in rete del materiale in oggetto, quale condotta idonea a renderne concretamente possibile la diffusione, attesa la possibilità di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di persone Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 28 marzo 2018, n. 14353 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. …
Leggi di più… - 2. Divulgazione di materiale pedopornografico (Cass., 42433/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2015, n. 19174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19174 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento