Articolo 38 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 37Articolo 39
Versione
21 luglio 1983





Art. 38.
Progressione economica


La progressione economica di ciascun livello retributivo si sviluppa in 8 classi biennali del 60% costante calcolato sul valore iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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