Articolo 82 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 81Articolo 83
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1 gennaio 1934
Art. 82.

L'assegno circolare e' un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a cio' autorizzato dall'autorita' competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari e' tenuto a costituire, in conformita' delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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