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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 15647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15647 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA RO nato a [...] il [...] OR DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte d'appello di Bologna DI la relazione svolta dal Consigliere EI Occhipinti;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Bologna. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 1 ottobre 2024, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RO CA e DA OR in ordine ai reati di cui agli artt. 218, e 219, comma 2, n.) Legge fall. e 217,comma 1, n. 4 e 219, comma 2 n.1 Legge fall. (ascritta ai capi 2 e 3) in quanto estinti per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15647 Anno 2026 Presidente: AT SS Relatore: IP ND Data Udienza: 18/03/2026 2 Gli imputati sono stati condannati per avere nella qualità di amministratori di diritto della società ELEFORCE s.r.l., dichiarata fallita nel luglio 2015, distratto beni strumentali e rimanenze di magazzino per un valore superiore ad euro 338.983, attraverso la costituzione ad hoc di una società, ME COSTRUZIONI s.r.l., con la quale stipulavano un contratto di affitto di ramo di azienda, pochi mesi prima del fallimento, ritenuto simulato in relazione a plurimi indici di fraudolenza, individuati, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, nell’essere stato il contratto stipulato in un periodo di conclamato dissesto della società fallita, senza previsione di alcuna garanzia per l'eventuale inadempienza contrattuale e pattuizione di anticipi sul corrispettivo, oltre che per la mancata specifica indicazione dei beni strumentali, ricompresi dalle parti nell’oggetto del contratto di affitto. Particolare rilievo era, altresì, dato al contenuto di una mail inviata dall’imputato CA a BE MA, amministratore di fatto della società affittuaria, successiva alla stipula del contratto, con la quale il mittente richiedeva la prestazione di garanzie per rendere l'operazione” più credibile” di fronte agli istituti bancari. 2. RO CA ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con unico motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bologna, nei confronti dei coimputati BE MA e IU SS, giudicati separatamente in qualità di amministratori di fatto e di diritto della società ME costruzioni s.r.l., ai quali era stata contestata la medesima bancarotta distrattiva in qualità di concorrenti estranei, oggetto di produzione documentale effettuata dallo stesso Procuratore generale in sede di conclusioni nel giudizio di appello. Deduce, peraltro, che: lo stesso curatore aveva rilevato che l'affitto di azienda, intervenuto fra la società fallita e la società ME COSTRUZIONI, era stato finalizzato alla salvaguardia delle risorse aziendali;
non vi sarebbe prova del carattere fraudolento dell'operazione, mancando indizi di rapporti tra i suddetti MA e SS e gli imputati;
il mancato pagamento del canone di locazione deve essere collegato all'esistenza di uno sfratto esecutivo dai locali;
il contratto di affitto avrebbe avuto esecuzione tanto che alcuni dipendenti della società fallita sono in realtà effettivamente passati alle dipendenze della società affittuaria;
la mail del 19 dicembre 2014, ritenuta in sentenza dimostrativa della natura simulata dal contratto, doveva in realtà essere contestualizzata e riferita esclusivamente ai rapporti con le banche che richiedevano rassicurazioni. 3.Ha proposto ricorso DA OR con atto a firma del suo difensore. 3.1. Con unico motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della suindicata sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di 3 Bologna, definitiva in data 11 Marzo 2023, in favore dei coimputati MA e SS, richiamata anche dalla difesa di CA. Deduce la fallacia degli argomenti richiamati dalla Corte di appello per desumere la natura fraudolenta e distrattiva del contratto di affitto di azienda stipulato tra la società fallita e la società ME COSTRUZIONI s.r.l., ritenuto frutto di una concertazione posta in essere fra tutti gli imputati, compresi MA e SS;
tale ricostruzione sarebbe incompatibile con gli sviluppi argomentativi della sentenza assolutoria emessa in favore dei coimputati, così da rendere possibile la prospettazione di un contrasto fra giudicati, nell’ipotesi di rigetto del ricorso. 4. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati. 1.Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto beni strumentali e rimanenze di magazzino della società fallita, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2014 per un valore complessivo superiore ad euro 300.000. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, la distrazione sarebbe stata attuata attraverso la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda tra la società fallita ed altra società, la ME COSTRUZIONI s.r.l. di nuova costituzione e riconducibile a BE MA e IU SS;
il contratto è stato ritenuto simulato in quanto mai posto in esecuzione e sulla scorta di una serie di indici di fraudolenza ricondotti al fatto che la sua stipulazione è avvenuta quando ormai il dissesto della società fallita era conclamato;
è stata, altresì, valorizzata la mancata previsione di garanzie ed il contenuto di una mail inviata dal CA al MA, con la quale il primo sollecitava la prestazione di garanzie al fine di rendere l'operazione” più credibile”. I giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto sussistenti elementi oggettivi a dimostrazione della distrazione dei beni evidenziando: che il curatore fallimentare, effettuato un tentativo di accesso presso i locali della fallita nel luglio 2015, aveva constatato dall'esterno la totale assenza di beni strumentali e di giacenze di magazzino;
che il contratto di affitto di azienda, ancorchè avesse ad oggetto anche i beni strumentali, non conteneva alcuna dettagliata indicazione degli stessi beni,; che, in data 24 settembre 2015, era stata presentata dagli imputati una denuncia per furto e appropriazione indebita dei beni aziendali;
che tale denuncia doveva 4 ritenersi strumentale in quanto presentata a distanza di sei mesi dal primo omesso pagamento del canone pattuito, da parte della società ME costruzioni, al solo scopo di fare apparire gli odierni imputati estranei alla distrazione dei beni aziendali. 2. Nei confronti degli originali coimputati, i suddetti MA e SS, giudicati con rito abbreviato, risulta emessa sentenza assolutoria sul presupposto della mancanza di consapevolezza da parte dei medesimi dello stato di decozione della società e mancanza di prova della loro volontà di essersi prestati ad una negoziazione simulata e concertata con gli odierni ricorrenti, in funzione della distrazione del patrimonio della società fallita. Nella medesima sentenza assolutoria, inoltre, è stato evidenziata l’insussistenza di prova che i beni strumentali della società fallita siano mai effettivamente passati in capo alla società ME COSTRUZIONI, e dunque entrati nella disponibilità dei suddetti MA e SS. 3.Ciò posto, è fondata la doglianza difensiva comune ai ricorrenti, secondo cui l’omessa considerazione della suindicata sentenza assolutoria, e delle relative argomentazioni ivi sviluppate, si è tradotto in una carenza motivazionale della sentenza impugnata censurabile in questa sede. Pur risultando la sentenza assolutoria invocata dalle difese fondata su ragioni essenzialmente riferibili alla posizione dei suddetti MA e SS e non suscettibili di estensione automatica anche agli odierni imputati, al tempo stesso non deve dubitarsi che l'omessa considerazione della suddetta sentenza si sia tradotta in una carenza motivazionale, in un vulnus alla completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo dei giudici di merito. Invero, la Corte di appello, come anche il Tribunale, ha condiviso integralmente la prospettazione accusatoria secondo cui la tesi enunciata nell’editto accusatorio secondo cui la distrazione sarebbe stata attuata attraverso «la costituzione ad hoc della società cartiera ME costruzioni s.r.l.» e la «successiva stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda tra ME COSTRUZIONI s.r.l. e ELEFORCE s.r.l., concluso il 10.12.2014, contratto simulato e nei fatti mai eseguito» avente ad oggetto anche i beni strumentali, non rinvenuti dal curatore e su cui è incentrato l'addebito distrattivo. I giudici di merito – nel ricostruire le modalità di commissione della distrazione- hanno individuato il focus della stessa negli indici di fraudolenza del suindicato contratto di cessione e nella sussistenza di una concertata simulazione del contratto di affitto, invece esclusa dalla suindicata sentenza assolutoria, senza neppure prendere in esame il contenuto della memoria della stessa accusa (che aveva chiesto difatti l’assoluzione degli imputati) e confrontarsi con il tenore delle 5 ragioni poste, nel parallelo procedimento penale, a fondamento del verdetto assolutorio Il ragionamento compiuto risulta, pertanto, incompleto in quanto incentrato su un dato sconfessato dalla sentenza assolutoria. Si impone, pertanto, un rinvio per un nuovo giudizio al fine di stabilire se la responsabilità degli imputati per la condotta distrattiva contestata sia comunque configurabile a prescindere dall’apporto concausale dei suindicati MA e SS, tenuto conto anche dei diversi elementi probatori acquisiti - e di cui si dà pure conto, nella sentenza impugnata, sia pure in modo marginale- rappresentati dal mancato rinvenimento dei beni e dalla ritenuta natura strumentale della denuncia di furto presentata dagli odierni imputati in epoca successiva alla stipula del contratto di affitto. 4.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND IP SS AT
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Bologna. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 1 ottobre 2024, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RO CA e DA OR in ordine ai reati di cui agli artt. 218, e 219, comma 2, n.) Legge fall. e 217,comma 1, n. 4 e 219, comma 2 n.1 Legge fall. (ascritta ai capi 2 e 3) in quanto estinti per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15647 Anno 2026 Presidente: AT SS Relatore: IP ND Data Udienza: 18/03/2026 2 Gli imputati sono stati condannati per avere nella qualità di amministratori di diritto della società ELEFORCE s.r.l., dichiarata fallita nel luglio 2015, distratto beni strumentali e rimanenze di magazzino per un valore superiore ad euro 338.983, attraverso la costituzione ad hoc di una società, ME COSTRUZIONI s.r.l., con la quale stipulavano un contratto di affitto di ramo di azienda, pochi mesi prima del fallimento, ritenuto simulato in relazione a plurimi indici di fraudolenza, individuati, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, nell’essere stato il contratto stipulato in un periodo di conclamato dissesto della società fallita, senza previsione di alcuna garanzia per l'eventuale inadempienza contrattuale e pattuizione di anticipi sul corrispettivo, oltre che per la mancata specifica indicazione dei beni strumentali, ricompresi dalle parti nell’oggetto del contratto di affitto. Particolare rilievo era, altresì, dato al contenuto di una mail inviata dall’imputato CA a BE MA, amministratore di fatto della società affittuaria, successiva alla stipula del contratto, con la quale il mittente richiedeva la prestazione di garanzie per rendere l'operazione” più credibile” di fronte agli istituti bancari. 2. RO CA ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con unico motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bologna, nei confronti dei coimputati BE MA e IU SS, giudicati separatamente in qualità di amministratori di fatto e di diritto della società ME costruzioni s.r.l., ai quali era stata contestata la medesima bancarotta distrattiva in qualità di concorrenti estranei, oggetto di produzione documentale effettuata dallo stesso Procuratore generale in sede di conclusioni nel giudizio di appello. Deduce, peraltro, che: lo stesso curatore aveva rilevato che l'affitto di azienda, intervenuto fra la società fallita e la società ME COSTRUZIONI, era stato finalizzato alla salvaguardia delle risorse aziendali;
non vi sarebbe prova del carattere fraudolento dell'operazione, mancando indizi di rapporti tra i suddetti MA e SS e gli imputati;
il mancato pagamento del canone di locazione deve essere collegato all'esistenza di uno sfratto esecutivo dai locali;
il contratto di affitto avrebbe avuto esecuzione tanto che alcuni dipendenti della società fallita sono in realtà effettivamente passati alle dipendenze della società affittuaria;
la mail del 19 dicembre 2014, ritenuta in sentenza dimostrativa della natura simulata dal contratto, doveva in realtà essere contestualizzata e riferita esclusivamente ai rapporti con le banche che richiedevano rassicurazioni. 3.Ha proposto ricorso DA OR con atto a firma del suo difensore. 3.1. Con unico motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della suindicata sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di 3 Bologna, definitiva in data 11 Marzo 2023, in favore dei coimputati MA e SS, richiamata anche dalla difesa di CA. Deduce la fallacia degli argomenti richiamati dalla Corte di appello per desumere la natura fraudolenta e distrattiva del contratto di affitto di azienda stipulato tra la società fallita e la società ME COSTRUZIONI s.r.l., ritenuto frutto di una concertazione posta in essere fra tutti gli imputati, compresi MA e SS;
tale ricostruzione sarebbe incompatibile con gli sviluppi argomentativi della sentenza assolutoria emessa in favore dei coimputati, così da rendere possibile la prospettazione di un contrasto fra giudicati, nell’ipotesi di rigetto del ricorso. 4. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati. 1.Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto beni strumentali e rimanenze di magazzino della società fallita, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2014 per un valore complessivo superiore ad euro 300.000. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, la distrazione sarebbe stata attuata attraverso la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda tra la società fallita ed altra società, la ME COSTRUZIONI s.r.l. di nuova costituzione e riconducibile a BE MA e IU SS;
il contratto è stato ritenuto simulato in quanto mai posto in esecuzione e sulla scorta di una serie di indici di fraudolenza ricondotti al fatto che la sua stipulazione è avvenuta quando ormai il dissesto della società fallita era conclamato;
è stata, altresì, valorizzata la mancata previsione di garanzie ed il contenuto di una mail inviata dal CA al MA, con la quale il primo sollecitava la prestazione di garanzie al fine di rendere l'operazione” più credibile”. I giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto sussistenti elementi oggettivi a dimostrazione della distrazione dei beni evidenziando: che il curatore fallimentare, effettuato un tentativo di accesso presso i locali della fallita nel luglio 2015, aveva constatato dall'esterno la totale assenza di beni strumentali e di giacenze di magazzino;
che il contratto di affitto di azienda, ancorchè avesse ad oggetto anche i beni strumentali, non conteneva alcuna dettagliata indicazione degli stessi beni,; che, in data 24 settembre 2015, era stata presentata dagli imputati una denuncia per furto e appropriazione indebita dei beni aziendali;
che tale denuncia doveva 4 ritenersi strumentale in quanto presentata a distanza di sei mesi dal primo omesso pagamento del canone pattuito, da parte della società ME costruzioni, al solo scopo di fare apparire gli odierni imputati estranei alla distrazione dei beni aziendali. 2. Nei confronti degli originali coimputati, i suddetti MA e SS, giudicati con rito abbreviato, risulta emessa sentenza assolutoria sul presupposto della mancanza di consapevolezza da parte dei medesimi dello stato di decozione della società e mancanza di prova della loro volontà di essersi prestati ad una negoziazione simulata e concertata con gli odierni ricorrenti, in funzione della distrazione del patrimonio della società fallita. Nella medesima sentenza assolutoria, inoltre, è stato evidenziata l’insussistenza di prova che i beni strumentali della società fallita siano mai effettivamente passati in capo alla società ME COSTRUZIONI, e dunque entrati nella disponibilità dei suddetti MA e SS. 3.Ciò posto, è fondata la doglianza difensiva comune ai ricorrenti, secondo cui l’omessa considerazione della suindicata sentenza assolutoria, e delle relative argomentazioni ivi sviluppate, si è tradotto in una carenza motivazionale della sentenza impugnata censurabile in questa sede. Pur risultando la sentenza assolutoria invocata dalle difese fondata su ragioni essenzialmente riferibili alla posizione dei suddetti MA e SS e non suscettibili di estensione automatica anche agli odierni imputati, al tempo stesso non deve dubitarsi che l'omessa considerazione della suddetta sentenza si sia tradotta in una carenza motivazionale, in un vulnus alla completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo dei giudici di merito. Invero, la Corte di appello, come anche il Tribunale, ha condiviso integralmente la prospettazione accusatoria secondo cui la tesi enunciata nell’editto accusatorio secondo cui la distrazione sarebbe stata attuata attraverso «la costituzione ad hoc della società cartiera ME costruzioni s.r.l.» e la «successiva stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda tra ME COSTRUZIONI s.r.l. e ELEFORCE s.r.l., concluso il 10.12.2014, contratto simulato e nei fatti mai eseguito» avente ad oggetto anche i beni strumentali, non rinvenuti dal curatore e su cui è incentrato l'addebito distrattivo. I giudici di merito – nel ricostruire le modalità di commissione della distrazione- hanno individuato il focus della stessa negli indici di fraudolenza del suindicato contratto di cessione e nella sussistenza di una concertata simulazione del contratto di affitto, invece esclusa dalla suindicata sentenza assolutoria, senza neppure prendere in esame il contenuto della memoria della stessa accusa (che aveva chiesto difatti l’assoluzione degli imputati) e confrontarsi con il tenore delle 5 ragioni poste, nel parallelo procedimento penale, a fondamento del verdetto assolutorio Il ragionamento compiuto risulta, pertanto, incompleto in quanto incentrato su un dato sconfessato dalla sentenza assolutoria. Si impone, pertanto, un rinvio per un nuovo giudizio al fine di stabilire se la responsabilità degli imputati per la condotta distrattiva contestata sia comunque configurabile a prescindere dall’apporto concausale dei suindicati MA e SS, tenuto conto anche dei diversi elementi probatori acquisiti - e di cui si dà pure conto, nella sentenza impugnata, sia pure in modo marginale- rappresentati dal mancato rinvenimento dei beni e dalla ritenuta natura strumentale della denuncia di furto presentata dagli odierni imputati in epoca successiva alla stipula del contratto di affitto. 4.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND IP SS AT