Articolo 36 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66
Articolo 35Articolo 37
Versione
31 marzo 1981
Art. 36.
Avvertimenti alla popolazione

Allorche' occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il sindaco.
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
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